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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine
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Art. 59 Cooperazione internazionale
1Per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti:
a. lo scambio di informazioni e la cooperazione;
b. il coinvolgimento in seno a organismi internazionali che si adoperano per la sicurezza dell’approvvigionamento;
c. la preparazione, l’impiego e il coordinamento di misure per far fronte a crisi di approvvigionamento.
2Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di disciplinamento contro una grave situazione di penuria anche se in Svizzera non sia imminente o non sia sopraggiunta alcuna penuria.
Art. 60 Osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e
rilevazioni statistiche
Il Consiglio federale osserva costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e ordina le indagini statistiche necessarie per garantire l’approvvigionamento economico del Paese.
Art. 61 Obbligo di mantenere il segreto
Chi collabora all’esecuzione della presente legge è tenuto al segreto.
Art. 62 Obbligo di informare
1Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e alle organizzazioni economiche le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari, segnatamente i libri, la corrispondenza e le fatture e a permettere loro l’accesso ai propri locali e fondi.
2L’articolo 169 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200710 si applica per analogia.
3Nonostante l’obbligo del segreto, l’Amministrazione federale delle dogane mette gli atti e i dati a disposizione dell’UFAE, dei settori, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia (art. 16) e delle organizzazioni economiche, sempre che siano indispensabili all’esecuzione della presente legge.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 63 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.
10 RS 312.0