Progetto

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Art. 59 Cooperazione internazionale

1Per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti:

a. lo scambio di informazioni e la cooperazione;

b. il coinvolgimento in seno a organismi internazionali che si adoperano per la sicurezza dell’approvvigionamento;

c. la preparazione, l’impiego e il coordinamento di misure per far fronte a crisi di approvvigionamento.

2Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di disciplinamento contro una grave situazione di penuria anche se in Svizzera non sia imminente o non sia sopraggiunta alcuna penuria.

Art. 60 Osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e

rilevazioni statistiche

Il Consiglio federale osserva costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e ordina le indagini statistiche necessarie per garantire l’approvvigionamento economico del Paese.

Art. 61 Obbligo di mantenere il segreto

Chi collabora all’esecuzione della presente legge è tenuto al segreto.

Art. 62 Obbligo di informare

1Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e alle organizzazioni economiche le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari, segnatamente i libri, la corrispondenza e le fatture e a permettere loro l’accesso ai propri locali e fondi.

2L’articolo 169 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200710 si applica per analogia.

3Nonostante l’obbligo del segreto, l’Amministrazione federale delle dogane mette gli atti e i dati a disposizione dell’UFAE, dei settori, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia (art. 16) e delle organizzazioni economiche, sempre che siano indispensabili all’esecuzione della presente legge.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 63 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

10 RS 312.0