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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine

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Art. 41 Pene convenzionali

1Nel contratto per la costituzione di scorte obbligatorie possono essere convenute pene convenzionali.

2L’UFAE fissa nei singoli casi l’importo da riscuotere entro i limiti della pena stipulata. Se il principio stesso della pena convenzionale o l’importo richiesto è contestato, sottopone la contestazione al Tribunale amministrativo federale.

3L’inflizione di una pena convenzionale non libera dagli obblighi contrattuali.

Art. 42 Prescrizione

1Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 38–41 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui le autorità federali competenti hanno avuto conoscenza del motivo di tali pretese, ma al più tardi in cinque anni dal giorno in cui sono sorte. Se la pretesa nasce da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest’ultimo.

2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di esazione; essa è sospesa fintanto che l’impresa di cui si tratta non può essere perseguita in Svizzera.

3Le pretese che possono essere fatte valere da terzi lesi secondo l’articolo 39 capoverso 4 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui questi hanno avuto notizia della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in cinque anni dalla confisca.

Capitolo 6: Rimedi giuridici

Art. 43 Opposizione

1Le decisioni fondate sugli articoli 29–31 o sulle disposizioni d’esecuzione che ne derivano possono essere impugnate mediante opposizione.

2L’opposizione deve essere inoltrata per scritto all’autorità di decisione entro cinque giorni dalla notifica della decisione. Deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.

Art. 44 Ricorso

1Le decisioni delle organizzazioni dell’economia (art. 58) possono essere impugnate mediante ricorso all’UFAE..

2Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

3I ricorsi contro decisioni fondate sugli articoli 29–31 o sulle disposizioni d’esecuzione che ne derivano devono essere presentati entro cinque giorni. Non hanno effetto sospensivo.

4Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.