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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine
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Art. 14 Costituzione di scorte volontaria
1Le imprese possono convenire con l’UFAE di costituire scorte, per quantità e qualità determinate, di beni d’importanza vitale che il Consiglio federale non ha subordinato al regime delle scorte obbligatorie.
2Gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 si applicano per analogia.
3Le imprese possono disporre delle scorte volontariamente costituite e, in caso di disciplinamento, utilizzarle per il proprio uso o per approvvigionare la loro clientela.
Art. 15 Scorte della Confederazione
Se le imprese non sono o sono solo parzialmente in grado di costituire scorte di beni d’importanza vitale, la Confederazione può costituire proprie scorte.
Sezione 3: Fondo di garanzia
Art. 16 Costituzione di fondi di garanzia
1Se rami economici costituiscono patrimoni separati privati a destinazione vincolata (fondi di garanzia) per coprire le spese di deposito e le perdite conseguenti a un ribasso dei prezzi delle merci oggetto delle scorte obbligatorie, questi fondi devono essere amministrati da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest’ultimo.
2Gli statuti e i regolamenti sulla costituzione, l’amministrazione, l’adeguamento e la soppressione di fondi di garanzia devono essere approvati dall’UFAE.
3Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte contribuiscano ad alimentare il fondo di garanzia e diventino membri dell’ente che lo amministra. Quest’ultimo è tenuto ad accettare come membri gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte.
4Gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte che, conformemente all’articolo 8 capoverso 3 sono liberati da tale obbligo, devono contribuire allo stesso modo ad alimentare il fondo di garanzia.
Art. 17 Vigilanza
1L’UFAE vigila sui fondi di garanzia e sugli enti incaricati della loro amministrazione.
2Se i mezzi finanziari di un fondo di garanzia non sono usati conformemente al loro scopo o i contributi riscossi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l’UFAE ordina gli adeguamenti necessari.