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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine

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Art. 54 Qualità di parte dell’UFAE

Nel procedimento, l’UFAE può assumere i diritti dell’accusatore privato. Il pubblico ministero comunica all’UFAE l’avvio di una procedura preliminare.

Capitolo 8: Esecuzione

Art. 55 Principio

1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e prende le misure necessarie.

2Stabilisce i singoli settori. Questi possono avere segreterie a tempo pieno.

3Può autorizzare l’UFAE a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 29–31.

4Si adopera per informare la popolazione e le imprese in modo adeguato sulla situazione dell’approvvigionamento ed emana raccomandazioni per accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento.

Art. 56 Delegato all’approvvigionamento economico del Paese

1Il Consiglio federale nomina un delegato all’approvvigionamento economico del Paese. Il delegato proviene dall’economia.

2Il delegato dirige a titolo accessorio l’UFAE e i settori.

Art. 57 Cantoni

1I Cantoni emanano le prescrizioni organizzative concernenti l’esecuzione dei compiti loro delegati e istituiscono gli organi necessari.

2Se un Cantone omette di emanare tempestivamente le necessarie disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale vi provvede, a titolo provvisorio, mediante ordinanza.

3Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Ove occorra, agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest’ultimo.

Art. 58 Organizzazioni economiche

1Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare:

a. attività di controllo e di sorveglianza;

b. osservazioni del mercato e analisi;

c. attività di esecuzione nell’ambito delle misure preparatorie e delle misure di disciplinamento.

2L’UFAE vigila sulle organizzazioni alle quali sono affidati tali compiti.