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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine

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c. l’accordo garantisce l’uguaglianza giuridica, non viola disposizioni cogenti federali e cantonali e non porta durevolmente pregiudizio ad altri rami economici; e

d. ci si attende che l’accordo porti un considerevole beneficio a tutta l’economia.

Sezione 2: Costituzione di scorte

Art. 7 Principio

1Il Consiglio federale può subordinare determinati beni d’importanza vitale al regime delle scorte obbligatorie.

2L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) conclude con le imprese interessate un contratto concernente la costituzione di scorte di tali beni.

3Se un contratto non è concluso in tempo utile, l’UFAE decide in merito alla sua conclusione.

VARIANTE:

4Il Consiglio federale può sottoporre l’importazione di beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie all’obbligo d’autorizzazione. Un’autorizzazione è rilasciata unicamente se il richiedente si impegna a concludere un contratto concernente le scorte obbligatorie del pertinente bene.

Art. 8 Obbligo di concludere un contratto

1È tenuto a concludere un contratto chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta beni d’importanza vitale.

2Il Consiglio federale stabilisce la cerchia delle imprese tenute a concludere un contratto.

3L’UFAE può liberare dall’obbligo di concludere un contratto le imprese che contribuirebbero soltanto in misura minima a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

Art. 9 Copertura del fabbisogno, quantità e qualità

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce ogni volta per un periodo determinato il fabbisogno da coprire o la quantità e la qualità di ogni bene d’importanza vitale subordinato dal Consiglio federale al regime delle scorte obbligatorie.

Art. 10 Contratto per scorte obbligatorie

1Il contratto per scorte obbligatorie disciplina segnatamente:

a. la natura e la quantità della merce depositata;