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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine

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Art. 18 Rispetto degli impegni internazionali

1Per garantire il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale può prescrivere l’importo massimo dei contributi al fondo di garanzia riscossi all’atto dell’importazione.

2Se l’importo massimo consentito dei contributi al fondo di garanzia dev’essere diminuito in seguito a una riduzione dei dazi doganali derivante da accordi internazionali, la diminuzione è proporzionale a quella dei dazi.

Sezione 4: Finanziamento della costituzione di scorte, tasse e garanzie

Art. 19 Finanziamento delle merci

La Confederazione accorda alle banche mutuanti garanzie per finanziare le merci.

Art. 20 Assunzione dei costi da parte della Confederazione

1I costi di deposito e le perdite sulle merci delle scorte obbligatorie sono per principio finanziate con i mezzi del fondo di garanzia. Se tali mezzi non sono sufficienti, gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte devono fornire contributi supplementari. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2Se gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte non possono coprire interamente questi costi, la Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti.

3Il Consiglio federale stabilisce quali contributi sono versati.

Art. 21 Imposte e altre tasse pubbliche

1Nella tassazione al fine delle imposte dirette dev’essere adeguatamente tenuto conto dei rischi particolari connessi con le scorte obbligatorie. Il Consiglio federale stabilisce le agevolazioni fiscali. Queste sono determinanti anche per il calcolo delle imposte cantonali.

2La costituzione di scorte obbligatorie non soggiace ad alcuna tassa di bollo.

Art. 22 Garanzie

1Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare una scorta obbligatoria, quest’ultima e le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se la merce non è disponibile nel quantitativo stabilito, tutte le merci dello stesso genere appartenenti al depositario delle scorte obbligatorie sono considerate scorta obbligatoria.

2Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali, e le pretese di risarcimento non sono opponibili al diritto della Confederazione di separarsi dalla massa o al suo diritto di pegno. È fatta eccezione per il diritto di ritenzione di cui i