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Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 21 pagine

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magazzinieri possono prevalersi per garantire i loro crediti nel senso dell’articolo 485 del Codice delle obbligazioni4.

Art. 23 Diritto di separarsi dalla massa

1Se la Confederazione o un’impresa terza assume gli obblighi contratti dal proprietario della scorta obbligatoria per beneficiare di un mutuo garantito (art. 19), la Confederazione o l’impresa terza diventa direttamente proprietaria della scorta obbligatoria e subentra nelle eventuali pretese di risarcimento del proprietario, se:

a. il proprietario di una scorta obbligatoria è dichiarato in fallimento;

b. il fallimento è differito conformemente agli articoli 725a, 764, 820 o 903 del Codice delle obbligazioni5 o all’articolo 84a del Codice civile del 10 dicembre 19076; o

c. al proprietario della scorta obbligatoria è stata concessa la moratoria concordataria o straordinaria.

2Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di risarcimento nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione è superiore all’importo che la Confederazione o l’impresa terza può esigere per il mutuo assunto, la Confederazione o l’impresa terza deve innanzitutto adempiere gli obblighi del proprietario della scorta obbligatoria verso il fondo di garanzia. L’eccedenza dev’essere versata alla massa oppure, nel caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore.

3Se, dedotte tutte le spese, la Confederazione o l’impresa terza non è interamente tacitata con le merci che ha ritirato o realizzato in virtù del proprio diritto di separazione dalla massa, essa partecipa al fallimento o al concordato. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito rimunerato d’interesse e imprescrittibile.

Art. 24 Diritto di pegno

1Se contro il proprietario di una scorta obbligatoria è avviata l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria, nonché su eventuali pretese di risarcimento, la Confederazione è creditrice in primo rango, non partecipante all’esecuzione, per i crediti garantiti.

2Le pretese contrattuali o legali di terzi sulla scorta obbligatoria succedono immediatamente a quelle della Confederazione e all’occorrenza al fondo di garanzia.

3Le pretese di terzi sulle scorte obbligatorie o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.

4 RS 220

5 RS 220

6 RS 210