Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine
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promozione della piazza economica svizzera) senza causare distorsioni del mercato a danno degli operatori privati.
1.2.2.3 Diritto comparato
L’assicurazione del credito di fabbricazione fa parte delle offerte assicurative standard della maggior parte dei Paesi industrializzati, in particolare di Belgio, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada, Norvegia, Austria, Svezia e Stati Unti. Anche nei Paesi Bassi e in Danimarca l’assicurazione del credito di fabbricazione è stata introdotta nel 2009, al momento della crisi finanziaria, come misura temporanea; nel frattempo in entrambi i Paesi esso è diventato un prodotto standard, sempre a disposizione degli operatori. In Germania, i Länder offrono forme di garanzia (Landesbürgschaften) analoghe.
1.2.2.4 Attuazione
Affinché l’assicurazione del credito di fabbricazione possa essere introdotta a tempo indeterminato occorre una modifica integrativa della LARE. Il Consiglio federale stabilisce il saggio di copertura nell’OARE, nel rispetto del limite massimo del 95 per cento fissato all’articolo 17 capoverso 1 LARE. L’adeguamento del tariffario dei premi è di competenza del consiglio d’amministrazione dell’ASRE; la sua decisione deve essere accolta dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), previa consultazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Ulteriori misure attuative non sono necessarie, considerato che l’ASRE offre questo tipo di assicurazione già dal 2009.
1.2.3 Garanzia su bond
1.2.3.1 La proposta di nuova regolamentazione
Il contratto d’esportazione prevede spesso garanzie contrattuali (bond), da parte degli esportatori e a beneficio dei clienti di questi, relative ad anticipi di pagamento, all’adempimento di obblighi o a diritti di garanzia dell’acquirente. In alcuni casi gli esportatori devono prestare dette garanzie anche in fase di offerta, in particolare riguardo all’adempimento degli obblighi assunti all’atto della presentazione dell’offerta in caso di aggiudicazione della commessa. Queste garanzie contrattuali vengono di norma emesse da un istituto finanziario (banca o società privata di assicurazioni). Mediante la garanzia su bond, l’ASRE si impegna a provvedere a rimborsare a prima richiesta scritta l’istituto finanziario emittente, in una misura al massimo corrispondente all’estinzione della garanzia, se viene pretesa la garanzia contrattuale e l’esportatore non adempie ai suoi obblighi, nei confronti dell’istituto finanziario, relativi al pagamento dell’importo versato (art. 21b cpv. 1 del progetto di modifica della LARE). Considerata la solvibilità dell’ASRE l’esportatore non è tenuto ad offrire ulteriori garanzie all’istituto finanziario che emette la garanzia contrattuale.
Se l’ASRE ha effettuato un versamento, l’esportatore è tenuto a rimborsarle l'importo versato, più gli interessi e i costi (art. 21b cpv. 3 del progetto di modifica della LARE). In questo modo l’ASRE copre i rischi di mancata riscossione derivanti dall’esportatore. Una garanzia su bond può essere emessa soltanto se l’ASRE assicura anche la relativa garanzia contrattuale.
La legge deve consentire l’emissione di una garanzia su bond per l’intero importo coperto dalla garanzia contrattuale. Il Consiglio federale può fissare nell’ordinanza tassi massimi di copertura inferiori (art. 17 cpv. 2 LARE).