Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine

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Secondo il capoverso 1, l’ASRE può proporre un’assicurazione del rimborso dei crediti concessi ad un esportatore per la copertura dei costi di produzione relativi alle attività d’esportazione (crediti di fabbricazione). Si esige che anche l’esportazione sia assicurata contro i rischi delle esportazioni presso l’ASRE medesima.

Il capoverso 2 stabilisce che l’esportatore è tenuto a rimborsare integralmente e in ogni caso un’indennità versata dall’ASRE. In caso di sinistro, anche nel quadro di un’assicurazione del credito di fabbricazione il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato (art. 19 LARE). Tuttavia il capoverso 2 agevola l’esercizio dell’azione di regresso all’ASRE stabilendo tale diritto nella legge sotto forma di norma speciale; in questo modo non deve assumersi rischi relativi all’esistenza e all’importo del credito dell’istituto finanziario nei confronti dell’esportatore, in particolare in caso di possibili eccezioni o obiezioni.

Il capoverso 3 chiarisce che per il resto vengono applicate le disposizioni di cui alla sezione 2 della LARE. In particolare, gli obiettivi dell’ASRE e i principi alla base della sua politica valgono anche nel caso dell’assicurazione dei crediti all’esportazione. Pur se il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 LARE viene già valutato all’atto dell’esame della copertura relativa all’esportazione, occorre verificarne l’adempimento ai fini dell’assicurazione del credito di fabbricazione tenendo conto anche del rischio assunto dall’esportatore. Inoltre per l’assicurazione del credito di fabbricazione valgono anche gli articoli 14‒21. La altre sezioni della LARE si applicano anche all’assicurazione del credito di fabbricazione.

Articolo 21b

Il capoverso 1 lettera a disciplina la garanzia su bond. Affinché sia concessa una garanzia su bond, anche la relativa garanzia contrattuale deve essere assicurata dall’ASRE contro i rischi delle esportazioni (rischi politici, difficoltà di trasferimento, casi di forza maggiore e pretese illecite; art. 12 cpv. 1 lett. e LARE). La garanzia può essere concessa per l’intero importo coperto dalla garanzia contrattuale. Tuttavia per il saggio di garanzia il Consiglio federale può fissare limiti massimi inferiori (art. 21b cpv. 3 del progetto di modifica della LARE in combinato disposto con l’art. 17 cpv. 2 LARE).

Il capoverso 1 lettera b disciplina la garanzia di rifinanziamento. L’ASRE concede la garanzia di rifinanziamento soltanto se anche il credito all’esportazione rifinanziato viene assicurato dall’ASRE contro i rischi relativi all’esportazione (rischi politici, difficoltà di trasferimento, casi di forza maggiore e rischio del credere; art. 12 cpv. 1 lett. a‒d e f LARE). Sotto questo profilo, le modalità di rifinanziamento non rivestono alcuna importanza. In caso di mancato pagamento da parte dell’istituto finanziatore dell’esportazione è comunque opportuno isolare il credito all’esportazione ai fini di un contenimento dei danni. Il tasso della garanzia di rifinanziamento è sempre del 100 per cento.

Il capoverso 2 stabilisce che lo stipulante della relativa assicurazione contro i rischi dell'esportazione (garanzia contrattuale o assicurazione dei crediti all‘esportazione) è tenuto a rimborsare interamente i versamenti effettuati dall’ASRE a titolo di garanzia. Il versamento effettuato a titolo di garanzia dall’ASRE rende immediatamente esigibile il rimborso. In caso di richiesta di indennizzo nel quadro dell’assicurazione contro i rischi dell’esportazione, l’onere della prova rimane a carico dello stipulante.

Il diritto dell’ASRE alla riscossione di premi (art. 6 cpv. 1 lett. c e art. 14 LARE) si applica ad entrambe le garanzie. Pertanto in singoli casi l’ASRE riscuote premi commisurati ai rischi.

Il capoverso 3 prevede che, per il resto, le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative rimangano applicabili per analogia, cioè nella misura in cui esse non sono in contraddizione con il carattere delle garanzie. Anche se, in linea di principio il rispetto dell’articolo 13 LARE viene già verificato all’atto della valutazione della relativa assicurazione contro i rischi delle esportazioni, la concessione di una garanzia richiede un esame specifico della situazione di rischio (art. 13 cpv. 2 lett. b LARE). Sono inoltre applicabili gli articoli 14, 15 e 16 della LARE. Gli obblighi di