Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine

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franchi. Di questi, circa 116 milioni derivano dalla garanzia su bond, quasi 3,4 milioni dall’assicurazione del credito di fabbricazione e 1,3 milioni di franchi dalla garanzia di rifinanziamento. L’introduzione dei nuovi strumenti ha inoltre consentito all’ASRE di acquisire clienti soprattutto tra le PMI, che in seguito hanno iniziato ad richiedere anche le usuali modalità di copertura. Di conseguenza, anche le normali offerte assicurative dell’ASRE hanno potuto generare ulteriori entrate. A fronte dei redditi generati da premi, a fine 2012 in virtù dei nuovi strumenti erano stati globalmente versati 4,6 milioni di franchi a copertura danni. È presumibile che, considerando un sinistro ancora pendente, i versamenti per copertura danni possano raggiungere i 13 milioni di franchi. La brevità dell‘arco di tempo trascorso da quando, nel 2009, sono stati introdotti i nuovi strumenti assicurativi, non consente di valutare i sinistri sotto il profilo economico-assicurativo; tanto più che detti strumenti sono stati introdotti in un momento in cui erano da preventivare perdite sui crediti imputabili alla situazione in atto.

Le esperienze maturate con le garanzie su bond, le assicurazioni del credito di fabbricazione e le garanzie di rifinanziamento sono positive. Soprattutto la garanzia su bond e l’assicurazione del credito di fabbricazione sono state oggetto di una forte domanda da parte del settore d’esportazione. Le richieste relative ai due strumenti in questione giungono soprattutto dalle PMI. Grazie alle garanzie su bond e alle assicurazioni del credito di fabbricazione diverse imprese hanno potuto superare le difficoltà in cui si trovavano a causa della cessazione di ordini, dovuta alla crisi finanziaria o alla forza del franco, e della conseguente carenza di liquidità.

Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato la necessità di condizionare la concessione di crediti per il finanziamento delle esportazioni a maggiori garanzie. In un contesto internazionale di accresciuta concorrenza le possibilità e i costi di finanziamento hanno perciò assunto maggiore importanza, svolgendo un ruolo spesso decisivo nell’attribuzione di ordini da parte degli acquirenti. In tale contesto i tre strumenti assicurativi in questione hanno contribuito, in alcuni casi, a ridurre o ottimizzare i costi delle esportazioni e a rendere concorrenziale, a livello internazionale, l’offerta degli esportatori. Ciò deve poter avvenire anche in futuro.

1.2.2 Assicurazione del credito di fabbricazione.

1.2.2.1 La proposta di nuova regolamentazione

Nel caso di un credito di fabbricazione un istituto accorda ad un esportatore un credito per finanziare lo svolgimento delle operazioni di esportazione. Mediante l’assicurazione del credito di esportazione l’ASRE ottempera alle pretese di rimborso dell’istituto finanziario definite nel contratto di credito (art. 21a progetto modifica LARE). L’ASRE è tenuta al risarcimento se l’esportatore non rimborsa il credito o non lo fa entro il termine convenuto. Se l’ASRE ha effettuato un versamento, l’esportatore è tenuto a rimborsarle senza indugio l'importo versato, più gli interessi e i costi. In virtù della solvibilità dell’ASRE l’istituto di credito può accordare il credito di fabbricazione senza dover richiedere garanzie anche per la quota coperta dall’ASRE.

L’assicurazione del credito di fabbricazione può essere stipulata soltanto se l’ASRE assicura anche la relativa operazione d’esportazione. Di norma occorre assicurare il rischio che sussiste dopo la fornitura (in particolare: assicurazione del credito fornitore o del credito acquirente); eccezionalmente

– ad es. in caso di ottima solvibilità dell'acquirente o di credito documentario – può bastare la copertura del rischio esistente prima della fornitura (assicurazione del rischio di fabbricazione).

1.2.2.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

L’assicurazione del credito di fabbricazione finanzia in ogni caso l’esportatore se quest’ultimo non è in grado di effettuare le operazioni d’esportazione valendosi soltanto dei propri mezzi, di sufficienti limiti