Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine

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finanziatore dell’esportazione. Ciò agevola il collocamento del credito di rifinanziamento fra il pubblico (di norma mediante cartolarizzazione) oppure presso investitori istituzionali.

I mutamenti della situazione relativa ai rischi influiscono in misura rilevante sulle operazioni interbancarie e il mercato dei capitali. Anche l’economia reale e, in particolare, il settore d’esportazione possono subire le ripercussioni negative di tali mutamenti; la garanzia di rifinanziamento può però mitigarne gli effetti e controbilanciarli.

Nel contempo la garanzia di rifinanziamento contribuisce ad integrare le offerte del mercato, destinate al finanziamento a lungo termine delle esportazioni, praticate dagli istituti finanziari attivi in quest’ambito, favorendo la concessione di crediti più vantaggiosi, soprattutto per le esportazioni di maggiore entità. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, poiché la nuova regolamentazione introdotta nell’ambito delle operazioni finanziarie (comprendente le prescrizioni in materia di liquidità di Basilea III), potrebbe avere conseguenze anche per i finanziamenti delle esportazioni e, a medio e lungo termine, ripercuotersi negativamente sulla disponibilità dei mezzi necessari per il finanziamento delle esportazioni. Inoltre le grandi imprese esportatrici beneficiano della garanzia di rifinanziamento in quanto quest’ultima facilita il reperimento del finanziamento necessario per l’operazione d’esportazione. Si tratta di una condizione che gli acquirenti pongono con sempre maggiore frequenza.

La garanzia di rifinanziamento può produrre gli effetti sperati unicamente con un tasso di garanzia del 100 per cento. Nel caso di un tasso di garanzia inferiore, l'istituto interessato concederebbe il rifinanziamento a condizioni peggiori oppure lo rifiuterebbe (minori margini di negoziabilità).

1.2.4.3 Diritto comparato

La garanzia di rifinanziamento viene offerta in alcuni Paesi – Belgio, Germania e Paesi Bassi – in cui sono previste unicamente assicurazioni contro i rischi delle esportazioni. Negli Stati ‒ ad es. Canada, Austria, Stati Uniti e, recentemente, Norvegia e Danimarca ‒ in cui le esportazioni beneficiano di finanziamenti e rifinanziamenti diretti, la garanzia di rifinanziamento rientra tra le offerte standard. In Svezia le esportazioni sono finanziate dalla SEK, una banca nazionale che concede crediti alle esportazioni; per questa ragione, la garanzia di rifinanziamento non è necessaria.

Si può ritenere che in futuro la concorrenza si intensificherà, soprattutto se anche in altri Paesi saranno introdotte forme di finanziamento e rifinanziamento delle esportazioni sostenute dallo Stato.

1.2.4.4 Attuazione

Oltre alla modifica della LARE, nella forma proposta l’attuazione a tempo indeterminato della garanzia di rifinanziamento non richiede ulteriori interventi normativi. L’ASRE ha provveduto alle necessarie misure attuative già nel 2009.

1.3 Riassicurazione

1.3.1 La proposta di nuova regolamentazione

Il presente progetto di modifica della LARE sopprime la competenza del Consiglio federale in materia di stipulazione di accordi di riassicurazione di diritto pubblico internazionale (art. 7 del progetto di modifica della LARE). L’attuale competenza dell’ASRE relativa alla conclusione di accordi commerciali di riassicurazione viene invece prevista esplicitamente. Inoltre si precisa che l’ASRE, in caso di riassicurazione delle coperture di altri assicuratori dei rischi delle esportazioni, può offrire prestazioni