Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine
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prova dello stipulante in caso di sinistro (art. 17 cpv. 1 LARE) sono invece esigibili soltanto in parte: nel caso in cui faccia valere la garanzia, il beneficiario è tenuto a inoltrare soltanto i riscontri e i documenti richiesti nel quadro della garanzia in questione per dare luogo all’obbligo di pagamento dell’ASRE. Il tasso massimo della copertura assicurativa non è applicabile alla garanzia su bond; la competenza di stabilire un tasso massimo viene delegata al Consiglio federale (art. 17 cpv. 2 LARE). L’applicazione dell’articolo 18 LARE deve tener conto delle diverse situazioni attuative. È soprattutto importante il grado di coinvolgimento del beneficiario della garanzia nella procedura di domanda. Rimangono applicabili gli articoli 19, 20 e 21. Da ultimo, le altre sezioni della LARE si applicano incondizionatamente anche alla garanzia su bond e alla garanzia di rifinanziamento.
Art. 27a
Le disposizioni di cui all’articolo 27a sono analoghe a quelle dell’articolo 22a della legge sul personale
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federale (LPers) .
Il capoverso 1 non riguarda unicamente i casi di corruzione, bensì tutti i tipi di crimini e delitti perseguibili d’ufficio commessi sia all’interno sia all’esterno dell’Amministrazione, da membri del personale federale o da esterni. Un sospetto fondato dà già luogo all’obbligo di denuncia. Per i crimini e i delitti di cui gli impiegati vengono a conoscenza nel loro ambito privato non sussiste obbligo di denuncia. La scelta del destinatario della denuncia dipende dalle circostanze, dalle fattispecie in questione e dalle modalità con cui queste ultime vengono segnalate.
Nel caso delle irregolarità di cui al capoverso 4 non si tratta soltanto di accuse di ordine penale (diverse da quelle di cui al cpv. 1), bensì anche, ad esempio, di spese eccessive o inutili.
Articolo 41
La disposizione transitoria disciplina la protezione giuridica nell’arco di tempo compreso tra l’entrata in
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vigore della LARE e l’entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale. La legge sul Tribunale amministrativo federale e la LARE sono entrate in vigore il 1° gennai o 2007. La disposizione in questione cessa di essere necessaria e può essere abrogata.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Fatta eccezione per le modifiche che occorre apportare all’OARE, l’attuazione della proposta di revisione interessa l’ASRE. L’ASRE è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica (art. 3 cpv. 1 LARE). Essa dispone dei capitali necessari per svolgere le operazioni assicurative e di garanzia proposte, entro il limite degli impegni stabilito dal Consiglio
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federale, autonomamente e tenendo una propria contabilità (art. 3 cpv. 2 LARE) .Il rischio finanziario residuo continua ad essere assunto dalla Confederazione (FF 2004 5125, in particolare pag. 5145). Considerata la solida disponibilità di capitale proprio dell'ASRE, il rischio finanziario residuo dovrebbe mantenersi entro limiti molto stretti.
11 A tale riguardo v. le note esplicative del messaggio concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali dela Confederazione (FF 2008 7145 segg.).
12 RS 173.32
13 I rapporti dell’ASRE concernenti gli anni 2007–2012 sono consultabili sul sito Internet seguente: http://www.serv-ch.com/de/ueber-uns/finanzen/