Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

- 14 –

assicurative che divergono, nella misura che ritiene opportuna, da quelle che essa concede come assicuratore diretto in virtù della LARE (art. 8 del progetto di modifica della LARE).

1.3.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.2.1 Competenza

Nel quadro di accordi di riassicurazione, l’ASRE può trasferire ad un altro organismo di assicurazione dei crediti all’esportazione parte dei rischi assunti come assicuratore diretto. Oppure può farsi carico di una parte dei rischi coperti dalle assicurazioni dirette di altri assicuratori dei crediti alle esportazioni, se anche esportatori svizzeri sono interessati dall’esportazione come subfornitori.

Se l'assicuratore diretto intende stipulare una riassicurazione presso un altro organismo pubblico di assicurazione dei crediti alle esportazioni, la parte oggetto di riassicurazione viene generalmente stabilita in base alla quota di fornitura estera dell’operazione effettuata dall’esportatore svizzero oppure in base alla subfornitura svizzera effettuata nel quadro dell’operazione dell’esportatore estero. Le riassicurazioni favoriscono le esportazioni a cui partecipano operatori svizzeri soprattutto se la quota di subforniture è relativamente elevata e, di conseguenza, l’assicurazione contro i rischi delle esportazioni dell’esportatore non intende assumersi l’intera copertura dei rischi.

Sia per l’ASRE, sia per gli organismi di assicurazione interessati, la riassicurazione costituisce un importante strumento da utilizzare a fini di ripartizione e riduzione dei rischi. Per le operazioni assicurative dell’ASRE ciò riveste un’importanza particolare: singole grosse transazioni comportano spesso elevate concentrazioni dei rischi (rischi aggregati) e bruschi aumenti del volume complessivo di questi ultimi. Il ricorso alle riassicurazioni consente margini operativi più ampi per ciò che concerne l’esposizione finanziaria massima, permettendo così all’ASRE di assicurare altre operazioni nei Paesi o con gli acquirenti interessati. In questo modo la disponibilità di copertura assicurativa aumenta, a beneficio del settore svizzero d’esportazione.

Attualmente la competenza relativa alla stipulazione di accordi di riassicurazione ‒ di solito si tratta di accordi quadro con l’organo d’assicurazioni partner ‒ è bipartita: gli accordi di diritto pubblico internazionale spettano al Consiglio federale (art. 7 cpv. 1 LARE), mentre quelli che non rientrano in tale categoria ‒ vale a dire gli accordi di natura prettamente commerciale ‒ sono di competenza dell’ASRE in virtù del ruolo che questa riveste sotto il profilo cooperativo. Sul piano pratico soltanto la competenza attribuita all’ASRE è rilevante: come tutti gli altri organismi di assicurazione dei crediti alle esportazioni essa ha la facoltà di concludere accordi di riassicurazione esclusivamente mediante contratti di tipo commerciale. Si tratta di contratti che non derivano da disposizioni di diritto pubblico internazionale e che non rivestono carattere normativo. L’articolo 7 capoverso 1 LARE è invece rimasto senza applicazione; il Consiglio federale non ha mai esercitato la sua competenza da quando è entrata in vigore la LARE. L’attribuzione di questa competenza può pertanto essere stralciata.

1.3.2.2 Concessione ed estensione delle riassicurazioni

Ai fini della concessione di coperture riassicurative le operazioni interessate devono soddisfare i presupposti della normativa ASRE relativi alla concessione di assicurazioni dirette. Ne consegue che, in alcuni casi, la conclusione di accordi di riassicurazione risulta difficile o impossibile. Infatti per quanto attiene ai presupposti di copertura e risarcimento nonché alle prestazioni assicurative di norma si registrano differenze di una certa entità tra i diversi assicuratori crediti.

Si tratta di differenze inerenti ai dettagli relativi alla definizione dei rischi assicurati, alle richieste di prova in caso di rivendicazione del diritto al risarcimento, alla durata del periodo d’attesa, all’entità del risarcimento degli interessi e ad altro ancora. La possibilità di stipulare accordi di riassicurazione, prevista dalla legge, consente all’ASRE di concludere riassicurazioni anche in presenza di aspetti