Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine

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stipulante o del beneficiario della garanzia è all’estero e di conseguenza è possibile che le eventuali richieste di rimborso debbano essere fatte valere nei confronti di sedi estere.

1.4.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Attualmente la stipulazione dell’assicurazione avviene in forma di contratto di diritto pubblico (art. 15 cpv. 1 LARE). In generale negli anni passati questa forma attuativa – introdotta con la creazione dell’ASRE – è risultata inadeguata, a causa dei diversi svantaggi causati sia allo stipulante sia all’ASRE. In particolare:

• l’ASRE svolge operazioni secondo procedure in buona parte standardizzate; pertanto è

sufficiente che i dettagli relativi ai singoli casi vengano, se necessario, regolamentati per mezzo di poche disposizioni particolari inserite nella polizza; l’introduzione della copertura del rischio dell’acquirente privato (RAP) non ha mutato questo stato di cose. Per tali operazioni lo strumento attuativo più adatto è la decisione; lo stipulante partecipa alla stesura di quest’ultima per mezzo della proposta di assicurazione, come pure concordando eventuali condizioni particolari;

• l’ASRE si avvale in misura sempre maggiore delle possibilità offerte da Internet: gestisce un

portale on-line per l’inoltro delle proposte di assicurazione e di garanzia senza firma elettronica. Questa procedura è finalizzata alla semplificazione delle procedure amministrative, a vantaggio dello stipulante, del beneficiario della garanzia e della stessa ASRE. Rinunciando alla forma scritta cartacea o all’uso della firma elettronica non si può sempre garantire che le condizioni di assicurazione dell’ASRE risultino vincolanti per il proponente. La decisione consente invece certezza giuridica e riduce gli oneri amministrativi a carico dello stipulante;

• rispetto al contratto di diritto pubblico, la decisione consente di definire meglio sul piano

formale la procedura di risarcimento, e lo stipulante o il beneficiario della garanzia possono avvalersi degli usuali diritti procedurali (ad es. richiesta della presentazione di prove, consultazione degli atti, decisione motivata, termini di ricorso). Ciò migliora la trasparenza della procedura decisionale, a vantaggio di entrambe le parti;

• diverse questioni di diritto contrattuale generale, relative al contratto di diritto pubblico,

necessitano di ulteriori chiarimenti. È il caso, ad esempio, dei termini di prescrizione e decadenza determinanti. Ciò otrebbe essere un fattore di rischio non trascurabile per l’ASRE e lo stipulante, e comportare oneri amministrativi ulteriori. Questi rischi possono essere ridotti ricorrendo alla decisione.

È pertanto opportuno mantenere la possibilità di stipulare contratti di diritto pubblico, se ciò è nell’interesse dell’ASRE e se gli svantaggi legati questa procedura risultano compensati. Si tratta in particolare dei casi seguenti:

• la sede dello stipulante o del beneficiario della garanzia è all’estero. Analogamente a quanto

previsto per le altre assicurazioni, anche in questo caso lo stipulante ha l’obbligo, dopo aver ottenuto un risarcimento, di rimborsare proporzionalmente l’ASRE. Se in seguito risulta che le condizioni per il versamento dell’indennità non erano adempiute lo stipulante è tenuto a rimborsare l’intero importo versato. Eventuali controversie in tale materia tra l’ASRE e lo stipulante estero vanno chiarite ricorrendo al Tribunale amministrativo federale (procedura di accertamento dei fatti). In simili casi, la scelta del contratto (di diritto pubblico) potrebbe agevolare la procedura di rivalsa all’estero; una copertura assicurativa concessa mediante decisione comporterebbe invece maggiori difficoltà. Se al termine del dibattimento risulta necessario un procedimento esecutivo, è più probabile che l’ASRE possa chiedere l’attuazione se la decisione è fondata su un rapporto contrattuale, almeno negli Stati che hanno aderito la Convenzione di Lugano (DTF 124 III 382 e 436);