Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine
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1.5.4 Attuazione
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L’articolo 22a LPers è già stato recepito nel codice di condotta vigente dal 1 luglio 2013. Nel quadro della presente revisione, questa parte dell’attuale codice di condotta diventa una disposizione di legge. Per questa ragione non è richiesta l'introduzione di ulteriori misure attuative da parte dell'ASRE.
2 Note relative ai singoli articoli
Articolo 7 capoverso 1
La competenza del Consiglio federale in materia di conclusione di accordi di riassicurazione è stata soppressa.
Articolo 8 capoverso 2
L’ASRE viene espressamente autorizzata per legge a concludere accordi alle condizioni che l’assicuratore diretto ha previsto per le prestazioni assicurative. Gli accordi in questione sono contratti di diritto privato. All’atto della stipulazione di riassicurazioni, l’ASRE è tenuta ad operare conformemente ai suoi obiettivi, ai principi alla base della sua politica e agli obblighi internazionali della Svizzera.
Articolo 12 capoverso 1 lettera e
La formulazione del nuovo testo di questa disposizione attua una modifica terminologica senza che ciò comporti un cambiamento sul piano materiale. È infatti opportuno evidenziare la differenza tra le garanzie contrattuali – o bond ‒ di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera e la garanzie su bond o le garanzie di rifinanziamento fondate sull’articolo 21b capoversi 1 e 2 del progetto di modifica della LARE. Ciò è rilevante soprattutto per ciò che concerne la garanzia su bond (articolo 21b capoverso 1 del progetto di modifica dalla LARE), poiché si basa sulle garanzie contrattuali (vedi sopra, al n. 1.2.3.1).
Articolo 15 capoverso 1
Generalmente l’ASRE accorda l’assicurazione mediante decisione. L’ASRE ha tuttavia la facoltà di stipulare contratti di diritto pubblico se ritiene che ciò sia necessario alla tutela dei suoi interessi. Ciò si verifica soprattutto se lo stipulante o il cessionario è domiciliato all’estero. In casi più rari, può essere opportuno scegliere la forma contrattuale in considerazione della complessità della situazione e degli aspetti giuridici dell’operazione assicurativa. La disposizione in questione si applica anche all'assicurazione e alle garanzie ai sensi degli articoli 21a e 21b.
Articolo 15 capoversi 2 e 3, articolo 18 capoverso 1 lettera b.
Le disposizioni in questione vengono modificate da un punto di vista formale; ciò è reso necessario dalla competenza decisionale attribuita all’ASRE in materia di stipulazione di assicurazioni. La legge non prevede più la «stipulazione del contratto», bensì la «stipulazione dell’assicurazione».
Articolo 21a