Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine
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1.2.3.2 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Gli istituti finanziari emettono garanzie contrattuali per conto di un esportatore soltanto se quest’ultimo dispone di sufficienti margini di garanzia. Se tali margini sono insufficienti, l’esportatore può far emettere garanzie contrattuali alla sua banca unicamente se deposita contanti ‒ sottraendoli alle sue risorse di liquidità ‒, presenta altre garanzie o prevede una riduzione dei suoi margini di credito aziendale. La garanzia su bond consente all’istituto finanziario di emettere garanzie contrattuali per conto dell’esportatore, senza una riduzione della liquidità di quest’ultimo.
La garanzia su bond viene utilizzata in situazioni analoghe a quelle relative all’assicurazione del credito di fabbricazione (vedi sopra al capitolo 1.2.2.2); in particolare si tratta dei casi seguenti:
• soprattutto PMI o giovani imprese che si trovano in una fase di crescita o di ripresa dopo una
crisi economica e che sulla base del loro risultato d’esercizio non possono ottenere un ampliamento dei margini di credito;
• grandi imprese esportatrici che hanno la possibilità di acquisire un importante ordinativo
d’esportazione, la cui l’entità supera però quella consentita dai loro margini di garanzia e di credito, obbligandole a presentare ulteriori garanzie spesso a scapito della loro liquidità;
• come strumento per l’ottimizzazione dei costi di finanziamento delle esportazioni, ai fini di
consentire all’esportatore di proporre con maggiore facilità un’offerta competitiva sul piano internazionale.
La garanzia su bond viene concessa soltanto se in base all’analisi dei rischi condotta dall’ASRE risulta che l’esportatore è in grado di espletare l’ordinativo di esportazione, sia sotto il profilo delle sue prestazioni tecniche sia per quanto attiene alla sua situazione finanziaria e alla sua base di liquidità. Le imprese con una solvibilità insufficiente sono invece soggette a rischi che anche l’ASRE non può coprire: in caso contrario le sue attività avrebbero effetti di mantenimento strutturale.
Perciò, analogamente all’assicurazione del credito di fabbricazione, la garanzia su bond non è utile unicamente in una situazione di calo congiunturale, come quella in atto al momento in cui è stata introdotta. Indipendentemente dalla situazione congiunturale la garanzia su bond può infatti contribuire in misura importante al successo del settore svizzero d’esportazione in un contesto di concorrenza internazionale. Unitamente all’assicurazione del credito di fabbricazione, la garanzia su bond è uno strumento efficace per facilitare direttamente l’acquisizione e l’espletamento degli ordini di esportazione, sostenendo e completando in termini sussidiari l’offerta delle banche e delle società d’assicurazione private, senza cioè provocare distorsioni del mercato od ostacolare le offerte praticate dagli operatori privati. Nella forma proposta, la garanzia su bond costituisce un’utile integrazione delle prestazioni assicurative dell’ASRE.
1.2.3.3 Diritto comparato
Strumenti analoghi alla garanzia su bond vengono già impiegati da lungo tempo in molti Paesi OCSE e fanno parte delle offerte standard degli organismi pubblici di assicurazione dei crediti alle esportazioni. Tra questi Paesi vi sono, tra gli altri, Belgio, Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Italia, Canada, Paesi Bassi, Norvegia, Austria e Svezia.
1.2.3.4 Attuazione
Affinché l’assicurazione della garanzia su bond possa essere introdotta a tempo indeterminato, la regolamentazione degli aspetti fondamentali richiede una modifica integrativa della LARE. Il tasso di garanzia viene disciplinato dal Consiglio federale mediante l’OARE. L’adeguamento del tariffario dei premi è di competenza del consiglio d’amministrazione dell’ASRE; la sua decisione deve essere