Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 25 pagine

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derogatori di scarsa rilevanza. Se, nei casi di maggiore complessità, gli organismi di assicurazione interessati ritengono necessario un intervento di armonizzazione, quest’ultimo può essere attuato anche per via negoziale.

Le differenze possono tuttavia riguardare anche aspetti rilevanti, come ad esempio il tasso massimo di copertura. Se in relazione a questi aspetti importanti gli accordi di riassicurazione con gli organismi che assicurano i rischi delle esportazioni dei Paesi europei consentono una certa flessibilità, altri accordi esigono piena reciprocità. In effetti gli accordi di riassicurazione non sono stipulati unicamente per rispondere ai bisogni dell’ASRE in tale ambito: generalmente, in misura più o meno importante,

8 anche l’organismo di assicurazione partner si aspetta di poter riassicurare operazioni presso l’ASRE . Per poter cooperare con le assicurazioni dei rischi delle esportazioni di Paesi con un mercato importante per il settore d’esportazione svizzero, l’ASRE dovrebbe poter rispondere anche a questo tipo di esigenze.

Affinché l’ASRE possa concedere riassicurazioni anche nei casi in cui le prestazioni assicurative dell’organismo partner di assicurazione dei crediti alle esportazioni sono maggiori, sono necessari adeguati margini di autonomia decisionale. Questa autonomia deve essere sfruttata con misura, tenendo conto degli obiettivi dell’ASRE (art. 5 LARE), dei principi alla base della politica dell’istituto (art. 6 LARE), del corretto adempimento delle condizioni di stipulazione di un’assicurazione diretta con l’ASRE (art. 13 LARE) e dei criteri che essa segue in ambito assicurativo, come pure delle normative internazionali, in particolare delle disposizioni OCSE in materia di crediti alle esportazioni.

1.3.3 Diritto comparato

Attualmente i contratti reciproci di riassicurazione tra gli organismi pubblici di assicurazione dei crediti alle esportazioni sono in ogni caso stipulati secondo il diritto privato.

Inoltre nessuno tra gli organi di assicurazione dei crediti alle esportazioni con cui l’ASRE ha stipulato accordi di riassicurazione (tra gli altri: Euler Hermes [Germania], OeKB [Austria], Coface [Francia],

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SACE [Italia], EKF [Danimarca], EKN [Svezia], Atradius [Paesi Bassi]) , all’atto della concessione di riassicurazioni è tenuto ad applicare le condizioni e i tassi vigenti per le proprie assicurazioni dirette. Nei singoli casi possono operare con la necessaria flessibilità, se le condizioni dell’assicurazione partner sono diverse dalle loro.

1.3.4 Attuazione

Oltre alla modifica della LARE, la proposta di nuova regolamentazione in materia di riassicurazioni non necessita di altre misure attuative.

1.4 Forme attuative

1.4.1 La proposta di nuova regolamentazione

In futuro l’ASRE dovrebbe di norma concedere le sue polizze di assicurazione sotto forma di decisione. Tuttavia essa conserverebbe la possibilità, se ciò è nel suo interesse, di ricorrere alla stipulazione di un contratto di diritto pubblico. Si tratta soprattutto dei casi in cui la sede dello

8 Ad es., la banca pubblica statunitense (Exim-Bank) che si occupa di importazioni ed esportazioni richiede una reciprocità totale. Essa concede coperture che raggiungono il 100 per cento e con le assicurazioni crediti alle esportazioni che non sono in grado di fare altrettanto non stipula contratti di riassicurazione; tra queste vi è in particolare l‘ASRE.

9 Sintesi degli accordi in Internet sul sito: http://www.serv-ch.com/de/international/rueckversicherung/abkommenuebersicht/