Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine
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Art. 62 (Contratto con l'organo di riscossione)
I capoversi 1 - 3 corrispondono per analogia all'attuale articolo 65 capoversi 1 e 3. Il contratto tra il DA-TEC e l'organo di riscossione non viene pubblicato. Un'eventuale richiesta di presa in visione del contratto è trattata secondo le disposizioni della legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).
Art. 63 (Presentazione dei conti e revisione)
L'organo di riscossione tiene la contabilità secondo standard riconosciuti (cpv. 1) ed è tenuto ad effettuare una revisione ordinaria (cpv. 2).
Conformemente al capoverso 3 l'organo di revisione redige una relazione sulla gestione che contiene il conto annuale ai sensi dell'articolo 958 capoverso 2 CO, composto dal bilancio (art. 959 seg. CO), dal conto economico (art. 959b CO) e dall'allegato (art. 959c CO). Siccome l'organo di riscossione è soggetto ai requisiti supplementari di cui all'articolo 961 CO, deve inoltre fornire indicazioni supplementari nell'allegato del conto annuale (art. 961a CO), redigere un conto dei flussi di tesoreria (art. 961b CO) e una relazione annuale (art. 961c CO).
Conformemente al capoverso 4 si possono escludere le «agevolazioni in caso di conto di gruppo» ai sensi dell'articolo 961d CO.
Art. 64 (Rapporto e vigilanza)
Conformemente al capoverso 1 ogni anno, l'organo di riscossione deve stilare tre rapporti intermedi e un rapporto annuale (rapporto d'attività). Questi rapporti contengono almeno i dati di cui alle lettere a –
e. I dati sono trasmessi in modo cumulativo, ossia il secondo rapporto intermedio contiene i dati del primo e del secondo trimestre mentre il rapporto d'attività copre tutti e quattro i trimestri. Questi rapporti possono contenere più informazioni rispetto a quanto chiesto alle lettere a – e; devono però essere pubblicati solo i dati di cui alle lettere a – e (cfr. art. 65).
Il capoverso 2 elenca i documenti che l'organo di riscossione deve presentare all'autorità di vigilanza oltre a quelli menzionati al capoverso 1. Il termine di presentazione è fissato al più tardi entro aprile dell'anno successivo.
Capoverso 3: il conteggio annuo del canone deve essere presentato all'autorità di vigilanza (cfr. cpv.
2) che esamina e approva il documento.
Il capoverso 4 disciplina il diritto di consultazione dell'autorità di vigilanza di tutti i documenti rilevanti per il suo compito di vigilante.
Il capoverso 5 consente all'autorità di vigilanza di effettuare esami completivi in loco e di consultare periti esterni.
Art. 65 (Pubblicazione di conto annuale, relazione di revisione e rapporto d'attività)
Conformemente all'articolo 69e LRTV 2014 per motivi di trasparenza l'organo di riscossione è tenuto a pubblicare un rapporto d'attività e un conto annuale. L'articolo 65 ORTV prevede che, oltre al conto annuale e al rapporto d'attività contenente le indicazioni di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a – e, occorra pubblicare anche la relazione di revisione (art. 728b cpv. 2 CO). Tutti i documenti vanno pubblicati al più tardi entro aprile dell'anno successivo.