Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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(art. 22 LRTV) e il finanziamento sussidiario tramite il canone radiotelevisivo (art. 68a cpv. 1 lett. d LRTV 2014).

Capoverso 1: d'ora in avanti, il T-DAB rientrerà esplicitamente nell'ambito delle tecnologie di diffusione degne di promozione. Questo aspetto sinora era disciplinato nell'ordinanza del DATEC. Decade quindi la delegazione al DATEC (capoverso 2 vigente).

Capoverso 2: il sostegno di nuove tecnologie di diffusione è un finanziamento iniziale, ossia uno strumento di promozione limitato nel tempo. Già nel diritto vigente la promozione tecnologica è limitata. Oggi la finanziabilità dovrebbe essere valutata in base ai seguenti criteri: disponibilità di apparecchi di ricezione nella zona di diffusione, estensione della zona di diffusione, fabbisogno di investimenti per la tecnologia di trasmissione e tipo di finanziamento del programma. Nella prassi, l'esame di tali presupposti è troppo oneroso. In base ai criteri della disponibilità degli apparecchi di ricezione e del fabbisogno di investimenti, il DATEC stabilirà il momento a partire dal quale è data la finanziabilità di una tecnologia. Il DATEC deve comunicare questo termine in anticipo, affinché sia data la necessaria sicurezza per la pianificazione. La flessibilità è garantita in quanto il DATEC può emanare disposizioni transitorie per su casi particolari come è già stato fatto nel 2012, quando dopo l'abolizione della promozione del DVB-T, fino a un dato momento alcune spese hanno comunque beneficiato di un sostegno (cfr. disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2012, RU 2012 6095).

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 4 ed è inteso a sottolineare la funzione di finanziamento iniziale.

Art. 51 (Genere e modalità dei contributi)

Analogamente a quanto esposto all'articolo 50, il Consiglio federale può definire la cerchia dei destinatari dei sussidi. Nella regolamentazione vigente era difficile combinare il tipo di sostegno (investimenti nella realizzazione di reti di trasmettitori) e la cerchia di destinatari (emittenti con concessione come emittente). In pratica, le emittenti investivano solo sporadicamente nelle reti di trasmettitori e il sostegno poteva avvenire mediante ammortamenti che l'emittente fatturava a terzi. Se un emittente investiva comunque in una rete di trasmettitori, la tracciabilità delle fatture finali era legata ad oneri sproporzionati rispetto all'importo del sussidio. Inoltre bisognava garantire che, al momento della determinazione dell'indennizzo della diffusione, le sovvenzioni che confluivano nelle reti di trasmettitori fossero tenute in debito conto dal concessionario di radiocomunicazione.

I contributi all'introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda (cpv. 1). Pertanto nel capoverso 2 la cerchia di destinatari viene limitata alle emittenti svizzere (con o senza concessione come emittente). Possono dunque beneficiare della promozione tecnologica le emittenti svizzere concessionarie con o senza partecipazione al canone, ma anche quelle soggette all'obbligo di notifica.

Capoverso 3: per semplificare il più possibile l'assegnazione dei contributi, viene immediatamente effettuato un finanziamento parziale dei costi di diffusione. Un'emittente radiofonica che fa diffondere il proprio programma tramite T-DAB, ottiene una determinata quota dell'indennizzo alla diffusione in forma di contributo alla promozione che può ammontare al massimo all'80 per cento dei costi di diffusione del programma. Considerata l'attuale occupazione delle piattaforme di diffusione, la sovvenzione massima raggiungerebbe circa 5 milioni di franchi all'anno. Per una stima dei contributi a medio termine occorre partire dal presupposto che vi sia un'occupazione ancora migliore delle piattaforme di diffusione cosicché il contributo massimo da versare ammonterebbe a 8 milioni di franchi all'anno.

Così facendo si offre un sostegno effettivo alle tecnologie che dovrebbe consentire di mantenere la fase simulcast relativamente breve. Si prevede che i contributi possano essere significativamente ridotti già dopo 3 – 4 anni.