Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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Art. 94–96 (Disposizioni transitorie sulle economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione)

Art. 94 (Domanda per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone)

L'articolo 109c LRTV 2014 prevede che i componenti di un'economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all'uso o messo in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi, possano farsi esentare dall'obbligo di pagare il canone ancora per cinque anni a decorrere dall'introduzione del nuovo canone radiotelevisivo.

L'organo di riscossione invia a tutte le economie domestiche che non sono esentate dal canone per altri motivi (beneficiari di prestazioni complementari, servizio diplomatico), una fattura per il canone, emessa per la durata di un periodo di riscossione e contenente informazioni sulla possibilità di esenzione dal canone (opting out). Una volta ricevuta la fattura, una domanda di esenzione dal canone può essere presentata in qualsiasi momento conformemente al capoverso 1.

Conformemente al capoverso 2 ogni componente di un'economia domestica menzionato sulla fattura può presentare domanda. L'organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda, il cui contenuto è stabilito dall'UFCOM (cpv. 3). Compilando il modulo il richiedente dichiara che nella sua economia domestica non vi sia alcun apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici e/o televisivi. Contiene inoltre una lista non esaustiva dei possibili apparecchi di ricezione e delle possibilità di ricezione. Al momento di trattare la domanda, l'organo di riscossione non verifica se i dati corrispondono al vero.

Capoverso 4: il termine a partire dal quale i componenti di un'economia domestica sono esentati dal canone dipende dal momento in cui è stata presentata la domanda. Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di riscossione, l'esenzione dal canone, in caso di accettazione della domanda, vige retroattivamente per l'intero periodo di riscossione, ossia per dodici mesi. La fattura viene annullata. Se invece la domanda viene presentata più tardi – oltre 30 giorni dalla data della fattura annuale o della prima fattura trimestrale – i componenti dell'economia domestica, in caso di accettazione della domanda, saranno esentati dal canone a partire dal mese successivo, per il periodo di riscossione rimanente. Allo scadere di questo periodo di riscossione, i componenti dell'economia domestica ricevono nuovamente una fattura dall'organo di riscossione e quindi hanno nuovamente la possibilità di presentare una domanda di esenzione dal canone. Un'eventuale canone pagato in eccesso viene restituito.

La decisone positiva sull'esenzione dal canone viene comunicata per scritto a tutti i componenti maggiorenni dell'economia domestica. Contro le decisioni dell'organo di riscossione può essere interposto ricorso all'UFCOM (art. 99 cpv. 2 LRTV 2014).

Il trattamento della domanda non genera tasse amministrative (cpv. 5).

Capoverso 6: nelle economie domestiche esentate dal canone, l'UFCOM effettua controlli (art. 109c cpv. 3 LRTV 2014). L'organo di riscossione viene pertanto obbligato a informare periodicamente l'UFCOM sulle economie domestiche esentate.

Art. 95 (Apparecchi atti alla ricezione)

La base per l'esenzione dal canone è costituita dall'apparecchio atto alla ricezione. In questo caso è indifferente se l'apparecchio adempie altre funzioni oltre alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi (apparecchio multifunzionale) e se viene effettivamente utilizzato per la fruizione di programmi radiofonici o televisivi. Se in un'economia domestica non è disponibile un tale apparecchio, sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione dal canone di tutti i componenti dell'economia domestica.