Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine
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Art. 66 (Versamento del canone)
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 65 capoverso 2 lettera d. Si è rinunciato a elencare tutti gli aventi diritto (ad es. SSR o UFCOM).
Art. 67 (Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e le collectività)
Conformemente all'articolo 69g capoverso 6 LRTV 2014, il Consiglio federale determina quali dati provenienti dati dei registri degli abitanti i Cantoni e i Comuni devono fornire all'organo di riscossione tramite la piattaforma informatica Sedex, disciplina inoltre i dettagli concernenti la preparazione dei dati e la periodicità della loro fornitura.
Al capoverso 1 sono definiti i dati che i Cantoni e i Comuni devono fornire in base all'articolo 6 della legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa). L'articolo 6 LArRa comprende gli identificatori e le caratteristiche che devono essere contenuti almeno in ogni registro degli abitanti. Così facendo, Cantoni e Comuni non devono rilevare dati supplementari per la riscossione del canone presso le economie domestiche e trasmettono all'organo di riscossione unicamente i dati necessari a quest'ultimo per svolgere la sua attività di incasso (ad es. nome, indirizzo di domicilio, numero d'assicurato conformemente all'art. 50c LAVS, identificatori degli edifici e delle abitazioni, data di arrivo e data di partenza).
L'UFCOM definirà le specificità necessarie all'organo di riscossione conformemente al catalogo ufficiale delle caratteristiche dell'Ufficio federale di statistica (UFS) e determinerà lo standard per la fornitura dei dati via Sedex applicabile dai Cantoni e dai Comuni. Il nuovo standard si baserà su quello già esistente per la fornitura regolare di dati statistici da parte dei Comuni e dei Cantoni all'UFS, cosicché il dispendio per l'implementazione rimarrà limitato. Se i dati forniti sono incompleti, errati o incongruenti, l'organo di riscossione colmerà la lacuna d'intesa con il Cantone o il Comune interessato. Anche questo processo va svolto via Sedex; anche in tal caso l'UFCOM determinerà gli standard applicabili.
Conformemente all'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri, l'organo di riscossione fatturerà all'UFS un emolumento annuo a titolo di indennizzo per la fornitura dei dati tramite Sedex.
La fornitura di dati all'organo di riscossione non necessita di un adeguamento delle basi legali cantonali, poiché ciò è previsto dal diritto federale.
Il capoverso 2 specifica chi è responsabile della fornitura dei dati. Se il Cantone fornisce già i dati statistici in modo centralizzato all'UFS, è lui il responsabile. Se invece è il Comune a fornire i dati all'UFS, è lui il responsabile della fornitura. Questa regolamentazione permette di limitare il numero degli organi che forniscono i dati e di conseguenza riduce il dispendio dei Cantoni e dei Comuni. Attualmente già la maggioranza dei Cantoni fornisce i dati statistici in modo centralizzato; in altri Cantoni sono in corso lavori in tal senso.
Il capoverso 3 stabilisce che i dati dell'organo di riscossione devono essere trasmessi entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese. Ogni fornitura deve contenere tutti i dati relativi a ogni specificità. Questa disposizione garantisce che l'organo di riscossione disponga sempre dei dati aggiornati per la fatturazione. L'organo di riscossione può inoltre chiedere precisazioni da Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti (art. 69g cpv. 5 lett. b LRTV 2014).
I dettagli relativi ai contributi per gli investimenti versati ai Cantoni e ai Comuni conformemente all'articolo 69g capoverso 4 LRTV 2014 e quelli concernenti l'inizio della fornitura dei dati sono disciplinati nelle disposizioni transitorie (cfr. art. 89).