Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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Questa stima non comprende le emittenti con partecipazione al canone. Queste ultime continueranno ad essere sostenute mediante appositi mezzi a loro riservati (art. 109a LRTV 2014 in combinato disposto con l'art. 84, di cui sotto.).

Se i mezzi a disposizione dell’UFCOM non sono sufficienti per dare seguito a tutte le domande che soddisfano le condizioni, conformemente al capoverso 4 nell’anno interessato i contributi concessi sono ridotti in misura proporzionale. Ciò corrisponde all'attuale disposizione dell'articolo 51 capoverso 2 ORTV.

Il capoverso 5 è di natura dichiaratoria e corrisponde all'attuale articolo 51 capoverso 5 ORTV.

Canone radiotelevisivo

Art. 57 – 67a: Disposizioni relative al canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

Art. 57 (Importo del canone)

Il Consiglio federale intende definire l'importo mensile del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività solo poco prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo. In questo modo è garantito che il calcolo del canone si basi su dati attuali, tenendo conto ad esempio dell'evoluzione delle economie domestiche.

Art. 58 (Riscossione del canone)

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 60a dell'ORTV vigente. Il canone viene riscosso per un anno (periodo di riscossione). Il periodo di riscossione è stabilito a scaglioni, come già succede oggi. Questo modo di procedere assicura un flusso di denaro continuo per la SSR e un carico di lavoro regolare per l'organo di riscossione. Le economie domestiche (soggette al canone) continueranno ad essere ripartite in dodici gruppi scaglionati secondo i mesi.

Capoverso 2: la fatturazione del canone avviene in linea di massima annualmente, come già si faceva per il canone di ricezione (fattura annua). Per le economie domestiche di tipo privato e le collettività continua ad esserci la possibilità di chiedere fatture trimestrali. Il periodo di riscossione comprende 12 mesi che non devono per forza corrispondere a un anno civile. Chi chiede una fattura trimestrale deve tutt'ora segnalarlo all'organo di riscossione e assumere i costi supplementari che ne derivano (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. a).

Conformemente al capoverso 3 le fatture (fattura annua, trimestrale) vengono emesse nel primo mese del periodo di fatturazione.

Capoverso 4: la fattura viene inviata ai componenti maggiorenni di un'economia domestica di tipo privato. A tale scopo, l'organo di riscossione si basa sui dati dei registri degli abitanti notificati dai Cantoni e dai Comuni all'inizio del primo mese del periodo di riscossione. Per una fatturazione corretta occorre un aggiornamento costante del registro degli abitanti (scioglimento di economie domestiche, traslochi, decessi, ecc.).

Art. 59 (Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione)

Il termine di pagamento per una fattura annuale è di 60 giorni mentre quello per una fattura trimestrale è di 30 giorni (cpv. 1). Finora i termini di pagamento erano disciplinati all'articolo 61 capoverso 1.

I capoversi 2 e 3 corrispondono all'articolo 61 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza vigente. Il termine di prescrizione per il canone è di cinque anni (cfr. art 128 CO).