Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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Art. 60 (Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione)

Questa disposizione relativa alla riscossione di emolumenti per fatture trimestrali, solleciti ed esecuzioni corrisponde all'articolo 62 vigente. Gli emolumenti rimangono invariati.

Art. 61 (Esenzione dall'obbligo di pagare il canone)

Capoverso 1: se un componente di un'economia domestica di tipo privato adempie le condizioni per l'esenzione conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV 2014, l'obbligo di pagare il canone decade per tutti i componenti dell'economia domestica. L'esenzione è ora accordata retroattivamente da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, ma al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all'organo di riscossione. Questa regolamentazione vale solo a partire dalla riscossione del canone, un'esenzione retroattiva è pertanto possibile solo fino a tale data. Di conseguenza anche un eventuale rimborso di canoni già pagati può essere effettuato solo fino a tale data.

L'organo di riscossione è tenuto a verificare almeno ogni tre anni se le condizioni per un'esenzione dall'obbligo di pagare il canone sono ancora adempiute (un componente dell'economia domestica percepisce una prestazione complementare annua). Finora era prescritto un controllo regolare all'articolo 64 capoverso 4. Se la condizione non è più adempiuta, l'economia domestica torna ad essere soggetta al canone. L'obbligo di pagare il canone decorre dal mese successivo al mese in cui è decaduta la condizione.

Conformemente al capoverso 2 i componenti dell'economia domestica sono tenuti a informare immediatamente l'organo di riscossione se non è più data la condizione per un'esenzione dall'obbligo di pagare il canone, ossia se non vi è più alcun membro dell'economia domestica che percepisce una prestazione complementare annua. Se la comunicazione giunge in ritardo, il canone sarà riscosso retroattivamente.

Capoverso 3: come nel sistema vigente del canone di ricezione anche in quello nuovo le persone che in Svizzera sono attive a livello internazionale e che non possiedono la cittadinanza svizzera, possono, a determinate condizioni, essere esentate dall'obbligo di pagare il canone (lett. a). D'ora in poi, conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV 2014 saranno esentate dal canone anche le persone che lavorano per organizzazioni internazionali o che godono dello statuto diplomatico (lett. b). Anche l'estensione alle persone di accompagnamento è conforme al diritto internazionale (lett. c). Dato che le persone di accompagnamento (coniugi, bambini) fanno solitamente parte della stessa economia domestica, come la categoria di persone esentate alla lettera a o b, questa disposizione dovrebbe applicarsi concretamente soltanto nei casi eccezionali.

Conformemente al capoverso 4 le persone sordocieche sono esentate dal pagamento del canone purché alla loro economia domestica di tipo privato non appartenga un'altra persona soggetta all'obbligo di pagare il canone. Il sistema del canone di ricezione non prevedeva una fattispecie particolare per l'esenzione di queste persone. Dato che a causa delle loro condizioni fisiche, queste persone non hanno alcuna possibilità di fruire dei programmi radiotelevisivi, è sproporzionato chiedere loro di pagare il canone, seppure il canone sia fondamentalmente indipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione. Secondo le stime dell'Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCB), in Svizzera sarebbero da 400 a 500 le persone affette da una sordocecità talmente grave da rendere impossibile la fruizione di programmi radiotelevisivi anche tramite agevolazioni tecniche come il sottotitolaggio, il linguaggio dei segni o la descrizione audio. Non si sa quante di esse abitino in economie domestiche di tipo privato proprie e quante in istituzioni. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce i due termini «sordità» e «cecità». Affinché una persona possa essere esentata dall'obbligo di pagare il canone conformemente al capoverso 4, deve fornire un certificato medico. Il medico può orientarsi alle categorie di cecità e sordità definite dall'OMS.