Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine
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sicché ogni mese possa essere inviato un dodicesimo di tutte le fatture. Nel primo mese del cambiamento di sistema vengono inviate tutte le fatture: un dodicesimo delle economie domestiche riceve una fattura annua e soggiace alle disposizioni di cui all'articolo 58 seg. Le altre economie domestiche ricevono una fattura che copre un periodo di riscossione del canone compreso tra uno e undici mesi. Tutte le fatture che comprendono un periodo di riscossione abbreviato sono emesse nel primo mese del periodo di riscossione e sono esigibili entro 30 giorni. Mensilmente si può passare al periodo di riscossione del canone annuo.
Art. 89 (Fornitura dei dati da parte dei Comuni e dei Cantoni)
La riscossione del canone per le economie domestiche è un'operazione condotta su vasta scala. Per garantire un incasso efficiente e orientato al cliente, l'invio delle fatture deve avvenire possibilmente senza errori. Ciò presuppone che i registri degli abitanti mettano a disposizione dati di buona qualità. È quindi imprescindibile che l'organo di riscossione effettui dapprima dei test (fornitura dei dati, simulazione dell'invio delle fatture, ecc.). Affinché quest'ultimo abbia tempo a sufficienza per la fase di test, la prima fornitura di dati da parte dei Cantoni e dei Comuni deve avvenire al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione cosicché, una volta nominato l'organo di riscossione, possa essere avviata la fase di test (cpv. 1).
Conformemente al capoverso 3, il contributo unico ai Comuni e ai Cantoni per i loro costi d'investimento specifici viene fissato a un massimo di 1000 franchi per Comune e a un massimo di 25 000 franchi per Cantone. L'indennizzo è accordato su domanda e presuppone che siano dimostrati i costi effettivi e che la fornitura dei dati avvenga in modo corretto (cpv. 4).
Art. 90 (Fornitura dei dati da parte del DFAE)
L'organo di riscossione deve poter effettuare dei test (cfr. art. 89) anche in quest'ambito. Anche il DFAE è tenuto a fornire i dati necessari all'organo di riscossione al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione (cfr. art. 89).
Art. 91 (Fornitura dei dati per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone)
Analogamente alla situazione attuale con il canone di ricezione, anche nel nuovo sistema del canone radiotelevisivo occorrerà inoltrare una domanda per l'esenzione, se un componente dell'economia domestica beneficia di prestazioni complementari annue all'AVS. Allo scopo di semplificare il passaggio al nuovo sistema per i beneficiari di queste prestazioni, finora esentati dall'obbligo di pagare il canone, la Billag SA comunicherà al nuovo organo di riscossione del canone i nomi di tutte le persone esentate dal canone. L'organo di riscossione confronterà questi dati con quelli messi a disposizione dai Cantoni e dai Comuni. Se in un'economia domestica vive già una persona esentata dal canone, all'introduzione del nuovo canone detta economia domestica non riceverà alcuna fattura. Affinché l'organo di riscossione abbia tempo a sufficienza per effettuare questo compito complesso, deve disporre dei dati attuali al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore di questa disposizione.
Art. 92 (Abbandono del sistema del canone di ricezione)
Capoverso 1: il nuovo canone sarà riscosso a partire dalla data stabilita dal Consiglio federale (cambiamento di sistema). In questa data saranno però ancora in sospeso numerosi dossier, ad esempio procedure di vigilanza e procedimenti penali amministrativi concernenti l'obbligo di pagare il canone conformemente al diritto vigente, crediti aperti e la fatturazione del canone di ricezione per le economie domestiche e le imprese che fino al passaggio al nuovo sistema erano soggette all'obbligo di pagare il canone. Per questi dossier si applicano le vigenti disposizioni sul canone di ricezione. Anche le competenze sono disciplinate dalle disposizioni vigenti sulla riscossione del canone di ricezione, sempre che non venga previsto altrimenti.