Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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Art. 67h (Interessi di mora)

Analogamente all'imposta sul valore aggiunto, per motivi di carattere economico-amministrativo l'interesse di mora viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi (art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio; RS 641.207.1).

Art. 67i (Rapporto dell'AFC)

L'AFC pubblica entro fine aprile dell'anno successivo informazioni relative al canone per le imprese. Così facendo l'AFC garantisce trasparenza sulla sua attività e sui costi che ne risultano, coperti dai proventi del canone.

Art. 67j (Pubblicazione di cifre relative al canone)

Dato che il canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività e quello per le imprese viene riscosso da due organi distinti, per motivi di trasparenza l'UFCOM pubblica alcune cifre sul canone in forma consolidata. Si tratta dei proventi complessivi del canone, dei costi di riscossione e l'utilizzazione dell'importo per gli scopi di cui all'articolo 68a LRTV 2014 (SSR, emittenti private, sottotitolaggio, promozione tecnologica, ecc.).

Disposizioni finali

Art. 80a (Esecuzione)

I capoversi 2 e 3 delegano all'UFCOM la facoltà, spettante finora al DATEC, di concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative e rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali.

Art. 82 (Disposizioni transitorie sull'esigibilità delle fatture annuali)

Il vigente articolo 82 può essere stralciato perché si riferiva unicamente a una situazione risalente al 2011.

Art. 82–85 (Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone conformemente all'art. 109a LRTV)

Conformemente all'articolo 109a LRTV una parte delle eccedenze sarà utilizzata per la formazione e il perfezionamento nonché per la digitalizzazione. Gli articoli 82–85 disciplinano i dettagli. Non occorrono disposizioni d'esecuzione per l'utilizzo a fini informativi. Un'eventuale collaborazione con terzi soggiace alla legislazione sugli acquisti pubblici.

Art. 82 (Utilizzo delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone)

All'articolo 82, il Consiglio federale determina l'entità dell'importo da utilizzare (conformemente all'art. 109a LRTV 2014). Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone ammontano attualmente a 70 milioni di franchi. Sono composte dalle quote di partecipazione al canone radiofonico (16 milioni di franchi) e dalle quote di partecipazione al canone televisivo (54 milioni di franchi).

Per gli scopi di cui all'articolo 109a LRTV 2014 sono disponibili 45 milioni di franchi. Questo importo è utilizzato in ragione di un quarto per la formazione e il perfezionamento dei dipendenti e in ragione di tre quarti per promuovere nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva. Il 10 per cento massimo può essere utilizzato per informare il pubblico. Le restanti eccedenze delle