Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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quota di partecipazione al canone, è versato al massimo l'80 per cento di questo importo. Analogamente a quanto avviene per la quota di partecipazione al canone, il rimanente 20 per cento del contributo al sottotitolaggio sarà versato dopo l'inoltro del conteggio finale e dopo la verifica delle prestazioni effettivamente fornite.

Art. 19 (Durata della pubblicità)

È abrogata la restrizione della pubblicità al 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano. Questa restrizione è già abrogata all'articolo 11 capoverso 2 LRTV 2014.

Art. 23 (Pubblicità e sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale della SSR)

L'espressione «canone di ricezione» è stata sostituita da «canone radiotelevisivo».

Art. 28 (Obbligo di registrazione)

Con la revisione parziale LRTV 2014 i contributi pubblicati, ideati dalla redazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva,

AIRR (art. 91 cpv. 3 lett. abisLRTV 2014). Ciò riguarda soprattutto il teletext e l'offerta online della SSR, compresa l'offerta editoriale destinata all'estero conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LRTV. Il reclamo deve essere documentato (art. 92 cpv. 5 LRTV 2014), ma conformemente all'articolo 20 capoverso 2 LRTV 2014 anche la SSR è tenuta a registrare e a conservare i contributi che compongono la sua ulteriore offerta editoriale. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell’obbligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR. Ciò significa che l'obbligo di registrazione e di conservazione si applica a singoli contributi, e non alla composizione di una pagina Internet o al collocamento dei contributi. Inoltre i contributi ideati dalla redazione su piattaforme di terzi (ad es. media sociali) non soggiacciono all'obbligo di registrazione e di conservazione perché la SSR non dispone delle necessarie possibilità d'intervenire sulle piattaforme di terzi.

I contributi che rientrano nell'ulteriore offerta editoriale della SSR sono definiti nella concessione della SSR (art. 12–14).

Capoverso 3 lettera a: per trasmissioni diffuse nel programma lineare e offerte su richiesta a complemento dell'ulteriore offerta editoriale, la durata di registrazione e di conservazione non cambia. Questa inizia con la diffusione nel programma e corrisponde al termine ordinario di quattro mesi (art. 20 cpv. 1 LRTV 2014; cfr. messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), FF 2013 4237, pag. 4283).

Capoverso 3 lettera b: nei contributi che la SSR pubblica prima di uno scrutinio in dossier separati dedicati alle votazioni o alle elezioni, è ammesso il cosiddetto ricorso temporale, ossia il reclamo può concernere più contributi ideati dalla redazione (art. 92 cpv. 4 LRTV 2014). I reclami devono essere presentati entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato. Il termine per il ricorso temporale decorre dalla pubblicazione dell'ultimo contenuto contestato; tra il primo e l'ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi (art. 92 cpv. 3 LRTV 2014). Quindi, per i contributi in dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni vige in linea generale il termine ordinario di registrazione e di conservazione di quattro mesi. Dopo il giorno delle elezioni o delle votazioni il termine si protrae al massimo per ancora due mesi. In tal modo è concesso l'intero lasso di tempo previsto per la presentazione di un ricorso temporale.

Capoverso 3 lettera c: gli altri contributi, ad esempio contributi nel teletext o contributi testuali nell'offerta online della SSR al di fuori dai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni, devono essere conservati due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.