Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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Questa formulazione è praticamente identica a quella della ORTV vigente. Si può pertanto ricollegarsi anche alla vigente prassi giudiziaria. La condizione per l'obbligo di pagare il canone è pertanto data dalla disponibilità di un apparecchio atto alla ricezione con il quale è tecnicamente possibile captare programmi.

La condizione per l'esenzione dal canone è soddisfatta se alcun componente dell'economia domestica dispone di uno dei seguenti apparecchi (lista non esaustiva): classico apparecchio radio o televisore (analgico o digitale; ricezione via cavo o terrestre senza filo), autoradio, televisore ibrido, radio via Internet, computer, smartphone, altro cellulare capace di collegarsi a Internet, cellulare mobile con possibilità di ricezione radiofonica, tablet collegato a una rete che permette la ricezione di contenuti mediatici. Come si evince dalla lista, l'espressione «apparecchio atto alla ricezione» comprende, oltre all'apparecchio terminale stesso, anche la necessaria tecnologia di telecomunicazione che consente di portare al terminale i segnali dei programmi (ricezione terrestre via antenna, ricezione via rete cablata tramite cavo coassiale, collegamento a Internet con IPTV [servizi con una qualità garantita],

WebTV, ricezione via satellite, ecc.).

Art. 96 (Notifica della possibilità di ricezione)

Capoverso 1: se in un'economia domestica esentata dal canone la situazione cambia prima della scadenza di un periodo di riscossione, occorre immediatamente informarne per scritto l'organo di riscossione. L'obbligo di una comunicazione scritta di cui al capoverso 1 è conforme al diritto vigente (art. 41 cpv. 2 ORTV 1997; FF 2003 1552).

Conformemente al capoverso 2, ogni componente maggiorenne di un'economia domestica è tenuto ad annunciarsi, indipendentemente da chi ha presentato domanda di esenzione dal canone.

L'obbligo di pagare il canone decorre dal mese successivo alla messa in esercizio di un apparecchio di ricezione. Per la riscossione del canone ai sensi dell'articolo 88 capoverso 3 ORTV viene emessa una fattura parziale (cpv. 3).

L'organo di riscossione informa l'UFCOM in merito alle economie domestiche nuovamente assoggettate al canone. Il capitolato d'oneri definisce la regolarità alla quale occorre informare l'Ufficio. Onde evitare che l'UFCOM effettui senza motivo verifiche ai sensi dell'articolo 109c capoverso 3 LRTV 2014, queste segnalazioni dovranno avvenire a cadenze brevi.

Art. 97

L'articolo 83 vigente diventa il nuovo articolo 97.

Modifica dell'ordinanza Ordipro

Affinché, conformemente all'articolo 67a, l'organo di riscossione possa acquisire regolarmente dati dal sistema d'informazione Ordipro del DFAE, all'articolo 7 dell'ordinanza Ordipro deve essere esplicitamente citato quale istituzione autorizzata.