Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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La revisione parziale LRTV 2014 concerne tuttavia molti altri temi per i quali occorre emanare disposizioni d'esecuzione, soprattutto:

 il sottotitolaggio delle principali trasmissioni informative delle emittenti televisive regionali (art. 8);

 l'obbligo di registrazione e di conservazione dell'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 28);  la realizzazione di un archivio di programmi radiofonici (art. 33 seg.);

 l'adeguamento del grado di autofinanziamento delle emittenti radiotelevisive private con partecipazione al canone (art. 39);

 la promozione di nuove tecnologie di diffusione (art. 50 seg.).

Le disposizioni d'esecuzione relative all'impiego delle eccedenze provenienti dalle quote di partecipazione al canone sono anch'esse disciplinate nelle disposizioni transitorie dato che si tratta solo di un sussidio temporaneo. Non appena si esauriscono le eccedenze, queste norme decadono. Esse riguardano:

 la determinazione delle quote delle eccedenze destinate a diversi scopi di utilizzo (art. 82);

 l'utilizzo per la formazione e il perfezionamento dei dipendenti di emittenti con partecipazione al canone (art. 83);

 l'utilizzo per la promozione di nuove tecnologie di diffusione a favore delle emittenti con partecipazione al canone (art. 84);

 l'utilizzo per le tecniche digitali di produzione televisiva (art. 85);

Saranno stabiliti definitivamente solo in occasione di una successiva revisione parziale dell'ORTV:

 il momento del passaggio al nuovo sistema;

 le tariffe per le economie domestiche e le imprese nonché la cifra d'affari minima per il canone per le imprese (art. 57 e 67b).

Nel seguente rapporto esplicativo gli articoli della LRTV derivanti dalla revisione parziale LRTV 2014 saranno definiti «LRTV 2014».

Alcuni punti della revisione parziale LRTV 2014 non necessitano di disposizioni d'esecuzione, soprattutto l'indipendenza dallo Stato (art. 3a), l'obbligo d'informazione (Art. 17), la flessibilizzazione della quota del canone per le emittenti private (art. 40), la soppressione di una condizione per il rilascio di una concessione (art. 44), le competenze nel settore delle frequenze (art. 54) nonché l'utilizzazione delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone di ricezione per informare il pubblico in merito alle nuove tecnologie di diffusione (art. 109a cpv. 2).

2 Le singole disposizioni

Articolo 8 (Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti tele-

visive)

Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sono ora tenute a sottotitolare le principali trasmissioni informative (art. 7 cpv. 4 LRTV 2014).

Capoverso 3: l'obbligo di sottotitolare vale a partire dalla prima replica della trasmissione. Sottotitolare già a partire dalla prima diffusione sarebbe molto più laborioso e richiederebbe un maggiore dispendio di risorse e di personale. Le emittenti che conformemente all'allegato 2 dell'ORTV hanno un mandato d'informazione in due lingue (ossia la regione Vallese e la regione Biel/Bienne) sono tenute a sottotitolare in ciascuna delle due lingue le principali trasmissioni informative.

Capoverso 4: il sottotitolaggio viene finanziato tramite il canone radiotelevisivo. L'UFCOM stabilisce anticipatamente l'importo massimo per ogni emittente. Nell'anno in corso, come per quanto riguarda la