Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine
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Art. 37 (Diffusione di programmi fuori della zona di copertura)
Con la revisione parziale LRTV 2014 è stato abrogato l'articolo 38 capoverso 5 LRTV, secondo cui la diffusione di programmi di emittenti con partecipazione al canone era di regola limitata alla zona di copertura prevista. Con l'abrogazione nella LRTV della limitazione alla zona di copertura, le eccezioni previste finora dall'articolo 37 ORTV possono essere soppresse.
Art. 39 (Determinazione della partecipazione al canone)
In occasione della revisione parziale LRTV 2014, il Parlamento ha reso più flessibile la partecipazione al canone per le emittenti private. Questo importo, fissato attualmente al 4 per cento, oscillerà d'ora in avanti tra il 4 e il 6 per cento. Un aumento della partecipazione al canone è pertanto possibile. Il grado di autofinanziamento vigente (art. 39 ORTV) potrebbe però far sì che una maggiore partecipazione al canone non possa essere completamente sfruttata. Per questo motivo viene adeguato l'attuale grado di autofinanziamento: La partecipazione annua al canone delle emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro può ora raggiungere al massimo l'80 per cento dei loro costi d’esercizio (finora: 70%), mentre quella delle emittenti radiofoniche commerciali al massimo 70 per cento (finora: 50%). Rimane invariato il grado di autofinanziamento presso le emittenti televisive regionali, ossia la partecipazione annua al canone può ammontare al massimo al 70 per cento dei costi d'esercizio.
Con l'aumento della partecipazione al canone, viene uniformato il grado di autofinanziamento delle emittenti radiofoniche e televisive commerciali.
Il grado di autofinanziamento è una disposizione potestativa. Sia la partecipazione al canone, sia il grado di autofinanziamento sono sanciti nelle concessioni rilasciate dal DATEC. Il possibile abbassamento del grado di autofinanziamento in combinazione con la flessibilizzazione della partecipazione al canone concede al DATEC un maggiore margine di manovra per assicurare la finanziabilità del servizio pubblico delle emittenti radiotelevisive private. Questo margine di manovra è necessario affinché le emittenti possano effettivamente sfruttare una maggiore partecipazione al canone.
Art. 40 (Amministrazione delle partecipazioni al canone da parte della Confederazione)
Capoverso 1: viene armonizzato alla LRTV 2014.
Il capoverso 2 vigente, che disciplina la rimunerazione dei conti a bilancio della Confederazione per le partecipazioni al canone delle emittenti radiotelevisive, è abrogato a seguito di una rivalutazione da parte dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) di questi e degli altri conti a bilancio per i proventi del canone di ricezione. L'AFF giunge ora alla conclusione che si tratta di mezzi della Confederazione che in quanto tali non vengono rimunerati. L'attuale rimunerazione di questi conti viene pertanto abolita. Viene abrogato anche il capoverso 4 vigente. Infatti, la competenza del Controllo federale delle finanze è sottintesa e non deve essere citata esplicitamente in questa sede.
Il capoverso 2 corrisponde all'attuale capoverso 3. La pubblicazione viene tuttavia estesa a tutti i conti alimentati dal canone. Finora occorreva pubblicare solo lo stato del conto della partecipazione al canone per le emittenti private conformemente all'articolo 40 LRTV.
Art. 50 (Tecnologie di diffusione degne di promozione)
Per favorire un sostegno più efficiente delle nuove tecnologie di diffusione terrestre, in occasione della revisione parziale LRTV 2014, l'articolo 58 LRTV è stato adeguato in diversi punti. Hanno subito modifiche soprattutto i costi computabili del sostegno (finora: i costi d'investimento, in futuro anche costi d'esercizio) e la cerchia degli aventi diritto (finora: emittenti con concessione come emittente, in futuro cerchia aperta di destinatari). Rimane invece invariato il finanziamento tramite la tassa di concessione