Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 4: come già accennato nel messaggio (FF 2013 4237 5018) occorre considerare la dinamica di Internet nella portata dell'obbligo di registrazione e di conservazione. Non tutti gli aggiornamenti sottostanno a quest'obbligo, poiché ciò oltrepasserebbe quanto può essere ragionevolmente preteso. Si tratta di soppesare i vari interessi, in relazione a tracciabilità delle versioni, dispendio per la registrazione e la conservazione. Come mostra l'esperienza, i contributi in Internet vengono aggiornati di frequente nelle prime ore e si stabilizzano al più tardi dopo un giorno. Un obbligo di registrazione e di conservazione per ogni versione sarebbe sproporzionato, per cui viene limitato a contributi che rimangono pubblicati in modo invariato per almeno 24 ore. Per le versioni che rimangono online per meno di 24 ore, può essere presentato reclamo presso l'organo di conciliazione, ma il reclamante deve poter documentare il reclamo affinché la tracciabilità sia comunque adempiuta.

Art. 33 (Archivi della SSR)

Gli archivi delle emittenti radiotelevisive svizzere sono pilastri importanti del patrimonio audiovisivo svizzero (cfr. messaggio del 28 novembre 2014 concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2020 [messaggio sulla cultura], FF 2015 447, pag. 519). La SSR in quanto maggiore produttore di documenti audiovisivi in Svizzera archivia già oggi le sue trasmissioni rilevanti in modo sistematico.

Capoverso 1: obbliga la SSR a conservare in modo duraturo le sue produzioni proprie, purché facciano parte del patrimonio audiovisivo della Svizzera.

Capoverso 2: le produzioni proprie archiviate in modo duraturo sono rese accessibili al pubblico in forma idonea, ad esempio tramite un portale online, per uso privato o scientifico. I diritti d'utilizzo restano di proprietà della SSR.

L'indennizzo è già disciplinato all'articolo 10 capoverso 2 della concessione SSR. Per l'accesso all'archivio a scopi non commerciali possono pertanto essere chiesti contributi a copertura delle spese.

Capoverso 3: la SSR collabora con istituti specializzati nel settore del patrimonio audiovisivo, come per esempio la rete Memoriav (cfr. art. 20 della concessione), in particolare per quanto riguarda la definizione di standard per l'archiviazione.

Capoverso 4: la conservazione dei programmi viene finanziata dal canone radiotelevisivo (art. 21 cpv. 3 LRTV 2014). Già oggi la SSR finanzia l'archiviazione attraverso il canone di ricezione. In futuro dovrà assumersi anche le spese per l'accessibilità; si tiene conto di queste spese al momento di determinare il fabbisogno conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettera a LRTV 2014.

Art. 33a (Archivi di altre emittenti svizzere)

L'articolo 33a disciplina la conservazione duratura di programmi di altre emittenti svizzere. Si rinuncia a imporre a questi ultimi un obbligo esteso per quanto concerne la conservazione duratura e l'accessibilità al pubblico degli archivi.

In futuro, l'UFCOM sosterrà invece progetti nel settore della conservazione duratura e dell'accessibilità di programmi di emittenti private, ma la cerchia dei possibili destinatari va mantenuta aperta e comprende tutte le emittenti private, concessionarie e soggette all'obbligo di notifica (cpv. 1). Queste trasmissioni conservate vanno rese accessibili pubblicamente, ad esempio presso un istituto specializzato (cpv. 2). Soprattutto per quanto riguarda gli standard applicabili, la priorizzazione e la valorizzazione, la conservazione duratura e l'accessibilità, l'UFCOM può consultare istituti specializzati quali la rete Memoriav e la Fonoteca Nazionale.

Le spese delle emittenti di programma e degli istituti specializzati sono finanziate tramite il canone radiotelevisivo conformemente all'articolo 21 capoverso 3 LRTV 2014.