Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/100: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 22 pagine

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Art. 67a (Acquisizione dei dati da Ordipro)

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) fornisce all'organo di riscossione i dati provenienti dal sistema d'informazione Ordipro relativi alle persone attive a livello internazionale in Svizzera e che vanno esentate conformemente all'articolo 61 capoverso 3 (cpv. 1). Confrontando i dati provenienti da Ordipro con quelli di tutte le economie domestiche di tipo privato iscritte nel registro degli abitanti interessato, l'organo di riscossione può esentare direttamente le economie domestiche di tipo privato del personale appartenente al servizio diplomatico, senza una procedura di domanda. I dati da Ordipro sono forniti mensilmente contemporaneamente a quelli provenienti dai registri degli abitanti e anch'essi tramite la piattaforma informatica Sedex; anche in questo caso, l'UFCOM determinerà gli standard per la fornitura dei dati e per la correzione dei dati errati (cpv. 2, cfr. art. 67). Un'integrazione dell'ordinanza Ordipro conferirebbe all'organo di riscossione l'autorizzazione di utilizzare questi dati (RS 235.21; n. II relativo a questa revisione d'ordinanza).

Art. 67b–67i: Disposizioni relative al canone per le imprese

Art. 67b (Importo del canone)

L'importo del canone per le imprese, le categorie tariffarie secondo la cifra d'affari, e la cifra d'affari minima che determina l'obbligo di pagare il canone saranno stabiliti dal Consiglio federale poco prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo. In tal modo si garantisce che il calcolo del canone venga effettuato in base ai dati attuali, ad esempio per quanto riguarda le imprese assoggettate all'IVA e le cifre d'affari.

67c (Gruppo assoggettato al canone)

Capoverso 1: soggiacciono all’obbligo di pagare il canone le imprese che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA dell’AFC (art. 70 cpv. 2 LRTV 2014). Può trattarsi di soggetti autonomi o di gruppi d’imposizione IVA conformemente all’articolo 13 LIVA. Sono assimilate a gruppi d’imposizione IVA le riunioni di imprese che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 LIVA, anche se non si sono unite in un unico gruppo d’imposizione IVA. La riunione secondo il capoverso 1 è retta dalle stesse regole che disciplinano la costituzione di gruppi d’imposizione IVA, in particolare per quanto riguarda la direzione unica di tutti i membri di un gruppo. Purché questi requisiti siano soddisfatti, la dimensione e la composizione di un gruppo assoggettato al canone possono essere scelte liberamente. Pertanto è altresì possibile che un gruppo d’imposizione IVA già esistente si riunisca con altre imprese controllate per costituire un gruppo assoggettato al canone. Un gruppo assoggettato al canone per le imprese versa un unico canone. Non è possibile, al contrario, che un gruppo d’imposizione IVA esistente si separi unicamente per quanto pertiene il versamento del canone. Infatti, ai fini del versamento del canone, un gruppo d’imposizione IVA costituisce un soggetto unico (art. 70 cpv. 3 LRTV 2014).

Capoverso 2: per i gruppi assoggettati al canone secondo il capoverso 1 sono sommate le cifre d’affari che i membri devono dichiarare nei rendiconti IVA dell’anno precedente. Questa somma è determinante per la classificazione in una determinata categoria tariffaria conformemente all’articolo 70 capoverso 5 LRTV 2014 e quindi anche per l’importo del canone.

Se, in fase di finalizzazione, la cifra d’affari dichiarata viene corretta (art. 72 LIVA), l’AFC verifica se la classificazione nella categoria tariffaria è ancora pertinente. Se necessario, fattura l’importo del canone eventualmente ancora dovuto, o emana una nota di credito per quanto versato in eccesso. Se un membro del gruppo non dichiara la cifra d’affari, l’AFC stabilisce la cifra d’affari da dichiarare secondo il suo libero apprezzamento (art. 70a cpv. 3 LRTV 2014). Nell'ambito della presente discussione, e in generale per il canone per le imprese, non è rilevante approfondire come siano determinate queste cifre d’affari ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto (art. 70a cpv. 3 LRTV 2014). Il calcolo effettuato per il gruppo assoggettato al canone non richiede la presentazione di dati supple-