Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 17 pagine

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SGen ritiene poco ragionevole inserire la paratubercolosi tra le epizoozie da combattere senza un programma di lotta per consentire un risanamento durevole degli effettivi interessati.

2.3 Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di volatili (art. 18b)

I Cantoni BE, BL, FR, NW, SH, JU, GR, VS, JU e ZG, AVSV SG, ASVC, ASVC-C, SVS, FCM, IGGef, Proviande, UPSC e Identitas approvano l’obbligo di notifica per la stabulazione di effettivi di volatili come strumento per sorvegliare la salmonellosi. Proviande aggiunge inoltre che nell’attuazione si dovrebbero utilizzare le fonti di dati esistenti e contenere al massimo l’onere amministrativo.

Il Cantone ZH è favorevole al fatto che non sia più necessaria un’ulteriore notifica dell’ufficio veterinario all’USAV in merito alla sorveglianza della salmonella per ciascun effettivo di volatili e che in tal modo diminuiscano i costi e gli oneri per i Cantoni.

Al momento attuale i Cantoni AI e AR respingono in linea generale l’introduzione della registrazione per gli effettivi di volatili a partire da una determinata dimensione. Prima che altre specie animali siano inserite nella banca dati BDTA, la Confederazione dovrebbe elaborare un unico progetto BDTA che contenga tutte le specie animali rilevanti con un sistema di notifica unitario. Criticano inoltre il fatto che la proposta non consenta di rappresentare l’intero traffico di volatili, il che metterebbe in discussione i benefici per la lotta alle epizoozie. La Confederazione e i Cantoni dovrebbero adottare altre misure per migliorare la situazione dei dati per la statistica sulla salmonellosi.

USC, ZBB, BVSO, LBV, LOBAG, UCT, CNAV, AGORA, CJA, VTGL e FSAO respingono l’introduzione di un obbligo di notifica alla BDTA in caso di stabulazione di grandi effettivi di volatili, che secondo loro sono noti agli organi della polizia epizootica. Inoltre vorrebbero evitare un aumento dell’onere amministrativo per i detentori di animali. Nel caso in cui tuttavia fosse introdotto, l’obbligo di notifica andrebbe disciplinato in modo tale che la notifica non gravi sui detentori di animali.

GalloS e VTGL propongono di rinunciare a una «BDTA volatili nel settore delle galline ovaiole» e all’obbligo di notifica per i volatili nel settore delle galline ovaiole poiché un sistema del genere non costituirebbe uno strumento nuovo per la prevenzione e la lotta delle epizoozie che non sia già disponibile in altra e comprovata forma. Indicano che già ora i detentori di volatili sono registrati presso gli uffici veterinari cantonali. Inoltre, chiedono agli uffici veterinari cantonali e ai laboratori accreditati di impegnarsi affinché si possano definire standard di registrazione e di trasmissione uniformi. Nella proposta vedono inoltre una contraddizione con la richiesta politica di sgravare amministrativamente l’agricoltura.

FCM domanda per quale motivo i piccoli effettivi non siano interessati da questo articolo, dato che sono rilevanti tanto quanto i grandi effettivi per una sorveglianza epizootecnica. Con le stesse argomentazioni anche IGGef e Identitas chiedono di introdurre l’obbligo di notifica anche per gli effettivi di minori dimensioni. Insieme a SVS (sezione tecnica volatili) sostengono la necessità di notificare tutte le stabulazioni di effettivi di volatili che richiedono il rimborso dei contributi per i sottoprodotti della macellazione. I limiti inferiori dovrebbo essere dunque fissati a 500 polli da ingrasso e a 100 tacchini.

Proviande, IGGef e SVS (sezione tecnica volatili) chiedono di consentire le notifiche concernenti la stabulazione o la destabulazione dei volatili non solo ai detentori di animali, bensì per esempio anche agli integratori (aziende che forniscono ai detentori di animali animali, mangimi e servizi [p.es. veterinari] e acquistano da loro gli animali per la macellazione) o le organizzazioni di acquirenti, purché i detentori di animali abbiano attribuito loro il mandato corrispondente. Per consentire soluzioni del genere, il termine per la notifica di una stabulazione dovrebbe essere di sette, e non di tre, giorni lavorativi.

I Cantoni AI, AR, FR, OW, GE, GR, NW e VS nonché ASVC, ASVC-C, FCM e SVS indicano che in riferimento alla formulazione delle dimensioni degli effettivi dei volatili e di quelli degli animali vi è una discrepanza tra l’ordinanza e le spiegazioni. I Cantoni BE, AI, AR e ZH preferirebbero un disciplinamento per ciascuna dimensione dell’effettivo.

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