Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 17 pagine
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reputano insostenibile la richiesta proposta. Sarebbe da prediligere una formulazione del tipo «[...] la sua gamma di analisi comprende molte delle epizoozie di cui agli articoli 3-5 e [...]».
Anche Vetsuisse BE critica una formulazione troppo limitata delle condizioni e propone la seguente formulazione per la lettera c: «[...] la sua gamma di analisi comprende le epizoozie di cui agli articoli 3-5 e se dispone dei metodi necessari e convalidati per le analisi». Giustifica la proposta con la motivazione che si dovrebbero prediligere metodi convalidati e controllati come indicatori di qualità per molteplici epizoozie. SVVLD e SVS sono sostanzialmente favorevoli alla prescrizione proposta nella lettera c, ma ne mettono in dubbio l’attuabilità.
Il Cantone JU ricorda il convegno del 12 settembre 2013 dei veterinari cantonali sul tema della diagnostica di laboratorio, durante il quale si è discusso dell’istituzione di un consorzio puramente funzionale composto da vari laboratori (regionali). Una rete del genere, composta da singoli laboratori affiliati, punterebbe a migliorare l’efficienza (specializzazione in determinate epizoozie con una concentrazione delle analisi) e al contempo a fornire la massima offerta possibile all’intera regione. Si richiede d’inserire questa opzione nella lettera c. I Cantoni FR e GE condividono questa richiesta.
Art. 312 cpv. 2 lett. d (sede del laboratorio in Svizzera)
SVVLD e SVS sostengono integralmente la richiesta che il laboratorio riconosciuto debba avere sede in Svizzera e impegnarsi anche a effettuare le analisi in Svizzera.
Art. 312 cpv. 3 (condizioni per il direttore del laboratorio e il sostituto)
SVVLD e SVS osservano che le condizioni per il direttore del laboratorio nel testo dell’ordinanza sono formulate in maniera troppo approssimativa. Chiedono che la prova della competenza del direttore del laboratorio avvenga tramite uno dei due titoli di veterinario specializzato dell’organizzazione specializzata e propongono la seguente formulazione «[...] da un veterinario specializzato nel campo della diagnostica delle malattie infettive con titolo di veterinario specializzato nella diagnostica di laboratorio [...]». Anche il Cantone VD critica che i requisiti per il personale del laboratorio siano definiti approssimativamente ai capoversi 3 e 4. Critica inoltre che non si menzioni concretamente l’istopatologia al capoverso 3.
Secondo ASVC e ASVC-C nonché i Cantoni AI, AR, BE, GR, NW, OW, SH, SG, VS e ZG la richiesta di SVVLD e SVS di un titolo specialistico va eccessivamente oltre e non è attuabile. Propongono che sia l’USAV a definire i criteri di prova.
Vetsuisse BE respinge la richiesta di un veterinario come direttore del laboratorio riconosciuto per la diagnostica delle epizoozie ufficiale. La competenza in infettivologia è più importante del percorso di studi e propone una modifica corrispondente del testo dell’ordinanza.
Il Cantone AG sostiene che i criteri concernenti la formazione e il perfezionamento professionale del direttore del laboratorio siano sufficientemente valutati dal servizio di accreditamento e chiede di stralciare il capoverso 3 senza sostituzioni.
Il Cantone FR teme che, in caso di requisiti analoghi per il direttore e il sostituto del laboratorio, si debbano prevedere alcune deroghe per quest’ultimo. Fa inoltre notare un’imprecisione nella traduzione francese dell’espressione «veterinario specializzato nel campo della diagnostica delle malattie infettive». Il Cantone FR chiede inoltre che la prescrizione concernente il perfezionamento professionale nella lotta contro le epizoozie sia descritto in maniera più precisa. Anche SVVLD e SSPR sono dello stesso avviso.
Art. 312 cpv. 4 (condizioni per il personale)
Il Cantone AG sostiene che i criteri concernenti la formazione e il perfezionamento professionale del personale incaricato della diagnostica delle epizoozie siano sufficientemente valutati dal servizio di accreditamento e chiede di stralciare il capoverso 4 senza sostituzioni.
Art. 312 cpv. 5 (emanazione di disposizioni tecniche da parte dell’USAV)
Il Cantone FR osserva che sarebbe stato utile conoscere anche il contenuto dell’istruzione tecnica in cui si prevede di concretizzare le prescrizioni dell’articolo 312. Si suppone dunque che la richiesta di un titolo di veterinario specializzato nell’analisi veterinario-microbiologica e di un perfezionamento professionale nella lotta contro le epizoozie per un periodo transitorio
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