Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 17 pagine
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SHB, FSAO, SGen), alcune organizzazioni del settore del latte e della carne (PSL, SBeef, Suisseporcs, Proviande, IGGef, GalloS e FCM), FG TTS, ASNB, ASTAG e IGöM.
Per il trasporto di volatili il settore avicolo chiede persino un aumento della durata massima della permanenza a sei ore e motiva la richiesta con argomentazioni di natura logistica ed economica. Per gli animali non vi sono conseguenze negative se durante il riposo notturno vengono raccolti e caricati sui veicoli (prassi attuale).
Anche AGORA, CNAV, CJA e AGRIDEA respingono l’inasprimento nella proposta di revisione. CJA e AGRIDEA auspicano una formulazione più precisa, che chiarisca che la durata della permanenza per gli animali in un mezzo di trasporto in genere non debba superare le 8 ore (cfr. commento).
Le organizzazioni equine che hanno preso posizione (FSSE, COFICHEV e FECH) criticano la proposta di revisione e chiedono in particolare adeguamenti che forniscano precisazioni al capoverso 3 dell’articolo 165 (cfr. sotto).
4.4 Richieste relative ad altre disposizioni per il trasporto e all’art. 190 OPAn
STS, ZTS e SVS chiedono che le autorità cantonali mettano infine in atto con severità le disposizioni sul trasporto, senza inutili ritardi (art. 15 LPAn, art. 152 cpv. 1 lett. b OPAn), in particolare nel caso dei cuccioli. Anche le autorità competenti, insieme al settore dei trasporti, devono elaborare prescrizioni concrete per valutare l’idoneità al trasporto di animali feriti o ammalati (art. 155 cpv. 2 OPAn) e renderle accessibili a tutte le parti coinvolte.
ASNB e ASTAG sostengono la necessità di chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 152a OPAn (nuovo calcolo della durata del trasporto). TIR invece chiede di rinunciare a questa disposizione e di definire una durata di trasporto massima consentita, che comprenda tutte le soste.
Il Cantone FR si lamenta della prescrizione sulla griglia (art. 165 cpv. 1 lett. h OPAn) e la considera impraticabile.
Le organizzazioni equine che si sono espresse, COFICHEV, FSSE e FECH, chiedono precisazioni in merito all’articolo 165 capoverso 3 OPAn (deroghe ai criteri minimi per la detenzione di animali in caso di utilizzo occasionale di mezzi di trasporto come ricovero temporaneo, per esempio nel caso di concorsi).
UPSC propone un allentamento delle prescrizioni per il perfezionamento per il personale del macello (almeno mezza giornata ogni cinque anni invece che, come finora, almeno una giornata ogni tre anni).
5. Modifica di altri atti normativi
5.1 Ordinanza BDTA (art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 4 cpv. 1 lett. a e art. 8b nonché allegato 1 n.
5)
I Cantoni AI, AR, BE, NW, GR, VS nonché ASVC, ASVC-C e CJA criticano la successione delle specie animali nell’articolo 1 capoverso 2 lettera a. Ritengono che gli equidi dovrebbero figurare prima degli animali da zoo.
I Cantoni BE, GR, NW, OW, SH e VS nonché ASVC e ASVC-C propongono di adeguare l’articolo 8b all’articolo 18b OFE. Il Cantone AI respinge la registrazione per i volatili da cortile.
Per quanto concerne i dati da notificare, Identitas formula altre proposte per migliorare i benefici per le aziende.
5.2 Ordinanza sulle tasse dell’USAV (titolo prima dell’art. 23 e art. 23)
Nessuna osservazione particolare in merito alla proposta di modifica dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV.
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