Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 17 pagine
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SVAT e HN chiedono di estendere l’obbligo di documentazione a tutti i trasporti di animali da reddito.
Sono dello stesso parere anche le organizzazioni per la protezione degli animali STS, ZTS e Haldimann. Sottolineano come l’obbligo di documentazione debba valere in particolare anche per i trasporti dei cuccioli da ingrasso (vitelli e maialini) e chiedono che la disposizione sia estesa a tutti gli animali da reddito.
TIR si spinge ancora oltre e chiede di mantenere la formulazione attuale, secondo cui tutti i trasporti di animali – anche domestici – sottostanno all’obbligo di documentazione. Eventualmente la disposizione dovrebbe essere circoscritta ai trasporti a titolo professionale.
Anche il Cantone GL è contrario alla limitazione dell’obbligo di documentazione agli animali da macello, ma chiede alcune deroghe per i trasporti molto brevi (p. es. all’interno di un Cantone o per massimo 30 chilometri). Anche il Cantone AR sostiene questa domanda di deroga.
La proposta di revisione ha ottenuto i favori di FiBL, Demeter, AGRIDEA, Centravo, Proviande, ASNB, ASTAG, FG TTS e UPSC. Anche le organizzazioni equine COFICHEV, FECH e Fair-Fish sono favorevoli alla proposta.
CJA sostiene che il maggiore onere amministrativo per la documentazione non sia giustificato in un Paese piccolo come la Svizzera. Tuttavia, si dovrebbe rispettare la durata di trasporto massima, che dovrebbe essere possibile tramite la valutazione dei dati sull’odocronografo. L’organizzazione propone la seguente formulazione:
L’autista deve: e. provare il rispetto della durata massima del trasporto.
USC e le associazioni cantonali affiliate (ZBB, LBV, BVGR, LOBAG, VTGL, UCT), le organizzazioni per l’allevamento del bestiame (ASR, SHB, FSAO), PSL, SBeef e Proviande, IGöM e ALA affermano che la precisazione proposta vada effettivamente nella direzione giusta, ma sostengono la necessità di eliminare integralemente l’obbligo di documentazione della durata di trasporto.
Suisseporcs respinge sostanzialmente l’obbligo di documentazione e chiede di eliminare la disposizione in questione.
4.3 Durata del trasporto (art. 165 cpv. 2 OPAn)
La proposta di revisione ottiene il giudizio sostanzialmente favorevole di: ASVC, ASVC-C, 17 Cantoni e uffici veterinari (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, SG, SH, SO, VS, ZG, ZH), SVS, organizzazioni per la protezione degli animali espressesi (STS, ZTS, Haldimann, TIR), Centravo, UPSC, FiBL, Demeter, HN e Fair-Fish. Fair-Fish chiede però un’integrazione specifica per i pesci.
I suddetti Cantoni chiedono tuttavia un adeguamento del testo per quanto concerne le cure per i cuccioli: mentre tutti gli animali, obbligatoriamente, dovrebbero avere accesso all’acqua e il latte dovrebbe essere l’alimento per i cuccioli («foraggio»), l’attuale coordinata «o, eventualmente, al latte» potrebbe essere stralciata. I Cantoni ZH e JU chiedono invece la formulazione «accesso all’acqua ed, eventualmente, al latte [...]»
ZOO-CH sostiene che il campo di applicazione dell’articolo debba essere limitato agli animali da reddito agricoli a cui ovviamente si punta o che si debba precisare la dimensione del rifugio per lama/alpaca in caso di sosta di oltre due ore (le superfici secondo l’allegato 1 potrebbero non essere garantite in tali circostanze). In genere i trasporti di animali selvatici andrebbero esclusi da questa disposizione.
Anche MJ chiede deroghe alla disposizione proposta, in particolare per volatili, cavalli e animali domestici.
Contro la riduzione della durata massima della permanenza autorizzata per gli animali nei mezzi di trasporto si esprimono oltre a GL, ALA e OW, le organizazzioni dell’agricoltura (USC, ZBB, LBV, BVGR, LOBAG, VTGL, UCT), il settore dell’allevamento di bestiame (ASR,
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