Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 17 pagine

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di tre anni sia difficilmente fattibile per le persone che lavorano (cfr. anche osservazioni in merito all’art. 315h).

Art. 312a (laboratori nazionali di riferimento)

Il Cantone ZH condivide la proposta e rinvia esplicitamente alla possibilità di una deroga per i laboratori nazionali di riferimento.

Art. 312b (procedura di riconoscimento e revoca del riconoscimento)

SVS (sezione tecnica volatili) ritiene sproporzionato che il riconoscimento sia limitato a cinque anni e suggerisce una validità illimitata fino alla revoca. Chiede inoltre che, oltre a pubblicare l’elenco dei laboratori riconosciuti e delle rispettive prestazioni, avvenga un’ispezione periodica del laboratori e che siano presentati i rapporti d’ispezione.

Art. 312c (obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l’USAV)

Il Cantone ZH indica che si debbano verificare possibili ripetizioni tra le disposizioni dell’articolo 312c capoversi 1 e 2 e quelle dell’articolo 61 capoverso 5 (obbligo di notifica per i laboratori).

Art. 312c cpv. 4 (convenzione contrattuale tra Cantone quale committente e laboratorio)

I Cantoni FR, SO, JU, AG, GL e BE sono favorevoli a stralciare questa proposta. Sono tutti concordi nel considerare un’ingerenza nelle competenze e nella libertà organizzativa dei Cantoni la richiesta di una convenzione contrattuale che serva in particolare a garantire la capacità del laboratorio in situazioni di crisi.

Art. 315h (disposizione transitoria)

Se il titolo di veterinario specializzato dovesse diventare obbligatorio come prova di competenza per la direzione del laboratorio, il Cantone VD reputa eccessivamente ridotto il termine transitorio di tre anni. Secondo la sua motivazione gli istituti di formazione non basterebbero e il perfezionamento professionale richiederebbe troppo tempo alle persone che al contempo lavorano. Si propone un termine transitorio di 10 anni.

3. Modifica dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

3.1 Osservazioni generali

Nelle osservazioni generali sono considerate in buona parte positivamente le modifiche proposte all’OESA, mentre nessuna presa di posizione ha espresso un giudizio globalmente negativo.

3.2 Eliminazione di resti alimentari (art. 2 cpv. 2 lett. f e cpv. 2bis)

Biomasse è favorevole alla nuova formulazione proposta poiché consente di esplicitare chiaramente che cosa si voleva dire veramente.

3.3 Statuto degli equidi (art. 3 lett. f e g nonché art. 25 cpv. 1 lett. e)

I Cantoni LU, JU, SH e GR, AVSV SG, nonché HCI, HN e TIR esprimono timori in merito allo «statuto di animali da reddito» previsto per gli equidi, poiché secondo loro potrebbe portare a equivoci a causa della distinzione nel diritto in materia di medicamenti tra «cavalli da compagnia» e «cavalli da reddito». AGRIDEA, CJA, FECH, FM-CH, FSSE, Identitas, IGöM, LBV, LOBAG, Proviande, SBeef, USC, UPSC, ASNB, FSAO, UCT e VTGL invece sono esplicitamente favorevoli alla proposta e sottolineano l’importanza dello «statuto di animali da reddito» per i cavalli.

I Cantoni LU, ZH, AG, SO, BE, SH, GR, NW, OW, AI e VS, AVSV SG nonché ASVC, ASVC-C e SVS chiedono che la macellazione/l’uccisione di tali cavalli sia disciplinata in vista della somministrazione a predatori secondo la «normativa in materia di derrate alimentari».

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