Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 17 pagine

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In merito all’introduzione dell’obbligo di notifica per la stabulazione di effettivi di volatili e anche alla registrazione delle detenzioni di volatili nella BDTA, i Cantoni BE, GL, NW, SH, GR, AI, AR, VS, SH, ZG e ZH, AVSV SG nonché ASVC, ASVC-C e SVS chiedono un unico progetto BDTA che contenga tutte le specie animali rilevanti, con un sistema di notifica unitario.

2.4 Mercati (art. 27 cpv. 2)

Non sono pervenute osservazioni particolari in merito alla proposta che, per le manifestazioni alle quali partecipano animali provenienti dall’estero, l’USAV emani prescrizioni tecniche dopo aver consultato i Cantoni.

2.5 Patente per il commercio di bestiame (art. 34 cpv. 1, 6 e 7) Art. 34 cpv. 1

I Cantoni BE, FR, OW, GR, SH e VS, ALA nonché ASVC, ASVC-C e ASNB concordano con la proposta di esonerare dalla patente per il commercio di bestiame i macellai che acquistano animali per macellarli nella propria azienda. Chiedono inoltre che questa deroga valga anche per le macellazioni di terzi (il macellaio acquista il capo di bestiame e lo fa macellare a un macello e poi ne ritira le parti e le vende).

Varie organizzazioni dell’agricoltura (USC, PSL, CNAV, ZBB, BVSO, LBV, ASR, AGORA, FSAO, SBeef) indicano che l’articolo 20 capoverso 2 della legge sulle epizoozie definisce esplicitamente come commercio di bestiame l’acquisto di animali da parte del macellaio. Nell’OFE non si potrebbe pertanto prevedere un’eccezione all’obbligo di possedere una patente per il commercio di bestiame. Si dovrebbe inoltre introdurre la tassa di macellazione senza ulteriori ritardi in modo tale da essere applicata a tutti coloro che portano animali alla macellazione, in particolare anche i macellai e i collettori per la loro macellazione.

Il Cantone BS teme che aumenti il pericolo di propagazione delle epizoozie qualora per alcuni macellai decada l’obbligo di ottenere una patente per il commercio di bestiame e dunque l’obbligo di formazione e perfezionamento. Sostiene pertanto la necessità di eliminare solo l’obbligo di patente, ma non l’obbligo di formazione.

Art. 34 cpv. 6

Siccome anche la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame devono essere registrati nel sistema ASAN, i Cantoni BE, FR, OW, GR, SH e VS nonché ASVC e ASVC-C chiedono d’integrare il capoverso 4 dell’articolo 35 nel capoverso 6 dell’articolo 34.

Art. 34 cpv. 7

I Cantoni BE, FR, OW, GR, SH, VS, ALA nonché ASVC e ASVC-C suggeriscono che le autorizzazioni siano disciplinate a livello cantonale, per il fatto che le tasse non potrebbero essere definite uniformemente nell’OFE. Chiedono solo che nell’OFE sia fissato un importo massimo e che in futuro non vi siano due categorie di patenti per il commercio di bestiame, ma solo una, dato che la ripartizione in più categorie non risulta più giustificata.

2.6 Provvedimenti di lotta (art. 61 cpv. 5)

Il Cantone SO, SVS (sezione tecnica volatili) e Identitas sostengono che la notifica dei risultati di laboratorio all’apposito sistema ALIS sia compito dei laboratori. Già attualmente questo è sancito nell’articolo 312 capoverso 4 e ora adrebbe ripreso all’articolo 312 capoverso 2 lettera f come condizione per il riconoscimento di un laboratorio. L’influsso dei veterinari cantonali sull’obbligo di notifica è considerato piuttosto problematico. Il Cantone SO suggerisce pertanto di stralciare il secondo periodo del capoverso 5 (cfr. a tal riguardo anche la presa di posizione del Cantone ZH in merito all’articolo 312c capoverso 2).

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