Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/157: Modifiche dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE), dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). · 17 pagine
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non si possano allentare ulteriormente i criteri per la rigida separazione delle catene di produzione (anche per gli alimenti destinati ai ruminanti).
3.8 Garanzia di eliminazione in Svizzera (art. 39 cpv. 3)
Proviande e UPSC sostengono la modifica proposta per la gamma di prodotti soggetti alla garanzia di eliminazione in Svizzera. Insieme a Centravo e TMF chiedono di precisare l’aggettivo «immagazzinabili», per esempio utilizzando «immagazzinabili a temperatura ambiente».
3.9 Autorizzazione d’esercizio (allegato 1)
Il Cantone SG rinvia alla (eccessiva) estensione dell’obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti che inceneriscono i sottoprodotti della categoria 1. Tale obbligo dovrebbe riguardare unicamente gli stabilimenti che inceneriscono i resti alimentari della categoria 1.
3.10 Trasformazione di sottoprodotti di origine animale in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio e riciclaggio di tali sottoprodotti negli impianti
di depurazione (allegato 5 n. 39 e 42)
Non vi sono state osservazioni specifiche in merito alle modifiche proposte dell’allegato 5 numero 39.
I Cantoni ZH, TG e VD nonché Centravo e TMF hanno criticato la co-fermentazione di sottoprodotti di origine animale negli impianti di depurazione (IDA, all. 5 n. 42). Fanno notare come, per motivi di sostenibilità, si debba prediligere il riutilizzo di sostanze provenienti da rifiuti biogeni/sottoprodotti di origine animale della categoria 3, rispetto all’utilizzo prettamente energetico (con incenerimento dei resti della fermentazione). Centravo cita il sangue e il latte come casi eccezionali che potrebbero essere riciclati più opportunamente negli IDA.
4. Modifica dell’ordinanza sulla protezione degli animali
4.1 Osservazioni generali
Sono pervenute prese di posizione controverse in merito alle proposte di revisione dei due articoli dell’ordinanza sulla protezione degli animali. In linea di massima, una vasta maggioranza delle prese di posizione è favorevole alla precisazione dell’obbligo di documentazione del tempo di trasporto per i trasporti di animali. Secono la maggioranza dei Cantoni, delle associazioni di veterinari espressesi e delle organizzazioni per la protezione degli animali la proposta di revisione è troppo limitata. La diminuzione della durata di permanenza concessa per gli animali nei mezzi di trasporto incontra vasti consensi, mentre è espressamente respinta da alcune cerchie, sooprattutto dalle organizzazioni contadine.
Oltre ai riscontri in merito alle proposte di revisione, sono pervenuti anche vari commenti e numerose richieste di modifica in merito ad altre disposizioni per il trasporto (cfr. sotto).
4.2 Documentazione della durata del trasporto (art. 152 cpv. 1 lett. e OPAn)
ASVC e ASVC-C nonché 10 governi cantonali e due uffici veterinari cantonali (OW, NW, SH, GR, ZG, SO, BE, AR, VS, JU, ZH) chiedono di estendere l’obbligo di documentazione per il tempo di trasporto, in modo tale da comprendere tutti i trasporti all’impianto di macellazione e tutti i trasporti di ungulati. In tal modo, oltre ai trasporti di volatili, conigli e cavalli all’impianto di macellazione, sarebbero compresi tutti i trasporti che devono essere effettuati con il documento di accompagnamento per gli ungulati. Gli uffici veterinari menzionano in particolare il trasporto di vitelli da ingrasso, che spesso avviene tra lunge distanze e con molte stazioni intermedie.
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