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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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f. i documenti necessari per valutare il rispetto delle altre prescrizioni determinanti;

g. la domanda di concessione.

Art. 13 cpv. 1 lettera a e b

1Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni:

a. le aree destinate a misure ecologiche compensatrici secondo l’articolo 18 della legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio sono segnalate.

b. I bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all’impianto sono segnalati da profili. Nel caso dei sostegni, al di fuori delle zone residenziali sono segnalati solo gli angoli delle fondazioni e le ubicazioni.

Art. 18 cpv. 1 e 2 lett. a

1Abrogato

2Una volta approvati i piani, l’UFT può autorizzare l’inizio immediato della costruzione dell’impianto o di parti dell’impianto, purché

a. non vi siano opposizioni inevase;

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 19a Condizioni per il rilascio

1La concessione può essere rilasciata solo se l’impresa adempie le condizioni di cui all’articolo 9 della legge sul trasporto di viaggiatori.

2Il richiedente deve provare che dispone dei diritti necessari all’utilizzazione delle vie di comunicazione.

3Per la valutazione dei punti elencati il richiedente deve fornire le seguenti indicazioni:

a. opportunità dell’offerta: indicazioni sul tipo, l’ubicazione, la capacità di trasporto e la raggiungibilità dell’impianto;

b. economicità dell’offerta: indicazioni su:

1. la domanda prevista,

2. la domanda sufficiente a coprire i costi d’esercizio,

9 RS 451