Progetto

Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Art. 47a Divieto di esercitare l'attività e revoca del riconoscimento

1L'autorità di vigilanza può vietare a una persona di esercitare l'attività di capotecnico o di suo sostituto a tempo indeterminato se:

a. le capacità fisiche o psichiche non le consentono più di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza;

b. la persona in questione soffre di una forma di dipendenza che potrebbe compromettere l'idoneità a svolgere l'attività rilevante per la sicurezza;

c. per il suo precedente comportamento, non dà garanzie che in futuro rispetterà le prescrizioni nello svolgimento dell'attività rilevante per la sicurezza.

2L'autorità revoca il riconoscimento se le circostanze all'origine della revoca hanno carattere permanente.

Titolo prima dell'art. 47b

Sezione 3a: Capacità di prestare servizio

Art. 47b Autodisciplina e notifica di capacità compromesse

1Se una persona incaricata di svolgere attività rilevanti per la sicurezza ritiene che le proprie capacità siano compromesse in misura tale da renderla incapace di garantire la sicurezza deve:

a. rinunciare immediatamente a svolgere qualsiasi attività rilevante per la sicurezza;

b. notificarlo immediatamente al proprio superiore.

Art. 47c Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

1Se una persona è incapace di prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche, alcolismo o altre forme di dipendenza o per altre ragioni, l'impresa le vieta di svolgere le attività rilevanti per la sicurezza.

2I dipendenti di un'impresa non devono consentire che una persona incapace di prestare servizio svolga attività rilevanti per la sicurezza.

Art. 47d Incapacità di prestare servizio per influsso alcolico o di altre sostan-

ze

1Una persona che svolge attività rilevanti per la sicurezza è considerata incapace di prestare servizio per influsso alcolico (ebrietà) se:

a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o più; oppure

b. ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o più.