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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine
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c. descrivono la funzione dell’impianto a fune e delle sue parti;
d. forniscono indicazioni per la manovra e la manutenzione corrette dell’impianto a fune, complete di procedimenti e istruzioni di lavoro.
Art. 56 cpv. 2–5
2Notifica immediatamente all’autorità di vigilanza:
a. i cambiamenti nell'attribuzione delle responsabilità;
b. la fusione, la scissione o lo scioglimento;
c. l'apertura di una procedura fallimentare o l'inoltro di un'istanza di sovra indebitamento;
d. l'arresto dell'impianto, non appena constata che si protrarrà per oltre un anno.
3L’impresa di trasporto a fune, il fabbricante e il responsabile dell'immissione in commercio segnalano entro 30 giorni all’autorità di vigilanza le nuove conoscenze che potrebbero influire sulla sicurezza di un impianto a fune.
4In caso di eventi o di nuove conoscenze, il fabbricante e il responsabile dell'immissione in commercio devono segnalare all'autorità di vigilanza eventuali altri impianti interessati a causa dei componenti ivi impiegati.
5In caso di evento, gli impianti a fune che necessitano di una concessione federale sono soggetti all’ordinanza del 28 giugno 200014 concernente le inchieste sugli infortuni.
Art. 57 Obbligo di conservare
1Nel corso della durata di vita dell’impianto a fune, l’impresa che lo gestisce conserva i seguenti documenti:
a. l’analisi e il rapporto di sicurezza;
b. l’attestato di sicurezza;
c. le prescrizioni d’esercizio;
d. la documentazione concernente la manutenzione;
e. i documenti di cui all'articolo 37 capoverso 2.
2L'impresa è tenuta a conservare durante 10 anni i documenti di cui all'articolo 58.
3Il fabbricante è tenuto a conservare durante almeno 30 anni:
a. i documenti di cui agli allegati V e VII della direttiva CE sugli impianti a fune15;
14 RS 742.161
15 GUCE L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48