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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine
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3In caso di indizi concreti, può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti rilevanti ai fini della sicurezza e i sottosistemi.
4Sorveglia il rispetto delle esigenze in materia ambientale in collaborazione con le autorità specializzate.
Art. 60 cpv. 1 e 4
1Se l’autorità di vigilanza constata che un impianto a fune può mettere in pericolo l’incolumità di persone o di beni, oppure dispone di indizi concreti in merito,
chiede di norma all’impresa di trasporto a fune di proporre misure adatte a ristabilire la sicurezza. Se la sicurezza lo impone, può vietare l’esercizio con effetto immediato.
4Se l’autorità di vigilanza constata che un componente rilevante ai fini della sicurezza o un sottosistema, seppur utilizzati in modo conforme, possono mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza.
Art. 61 Sorveglianza del mercato
1L’autorità di vigilanza può controllare i componenti di sicurezza e i sottosistemi immessi sul mercato e, se necessario, prelevare campioni.
2Le competenze dell’autorità di vigilanza sono disciplinate dall’articolo 10 capoversi 2–5 della legge federale del 12 giugno 200918 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).
3Le autorità di vigilanza e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) si tengono costantemente e reciprocamente informati.
4L'obbligo di collaborazione e di informazione dei responsabili dell'immissione in commercio e di eventuali altre persone interessate è retto dall'articolo 11 LSPro.
Titolo prima dell'art. 67
Sezione 3: Periti
Art. 67 Requisiti specialistici
Nel loro settore d'esame i periti devono disporre delle conoscenze specifiche e dell'esperienza adeguate alla complessità del progetto da esaminare e alla sua rilevanza per la sicurezza, in particolare:
a. devono provare di avere una formazione adeguata; e
b. devono aver realizzato o effettuato perizie su oggetti paragonabili a quello in esame.
18 RS 930.11