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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine
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dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i requisiti essenziali e i requisiti dell’attestato di sicurezza per gli impianti speciali.
Art. 6a
Attuale art. 9
Titolo prima dell’art. ’7
Sezione 5: Disposizioni varie
Art. 8 cpv. 2
2L’UFT riconosce organi di controllo delle funi per eseguire controlli distruttivi e non distruttivi. L’organo è riconosciuto se è stato accreditato.
Art. 9
Abrogato
Titolo prima dell’art. ’11
Capitolo 2: Costruzione e modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale
Sezione 1: Procedura d’approvazione dei piani
Art. 11 cpv. 1
1Assieme alla domanda di approvazione dei piani, occorre presentare all’UFT:
a. in merito alla sicurezza, i documenti di cui all’allegato 1;
b. per impianti a fune con più di 8 posti a sedere per unità di trasporto, i documenti concernenti i diritti dei disabili;
c. per impianti di nuova costruzione, impianti sostitutivi e modifiche sostanziali secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 19 ottobre 19887 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, un rapporto sull’impatto ambientale secondo l’articolo 10b della legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell’ambiente;
d. un rapporto concernente il rispetto della pianificazione del territorio, attento in particolare alla conformità con i piani direttori e i piani di utilizzazione;
e. le prove che sono stati acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;