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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i requisiti essenziali e i requisiti dell’attestato di sicurezza per gli impianti speciali.

Art. 6a

Attuale art. 9

Titolo prima dell’art. ’7

Sezione 5: Disposizioni varie

Art. 8 cpv. 2

2L’UFT riconosce organi di controllo delle funi per eseguire controlli distruttivi e non distruttivi. L’organo è riconosciuto se è stato accreditato.

Art. 9

Abrogato

Titolo prima dell’art. ’11

Capitolo 2: Costruzione e modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale

Sezione 1: Procedura d’approvazione dei piani

Art. 11 cpv. 1

1Assieme alla domanda di approvazione dei piani, occorre presentare all’UFT:

a. in merito alla sicurezza, i documenti di cui all’allegato 1;

b. per impianti a fune con più di 8 posti a sedere per unità di trasporto, i documenti concernenti i diritti dei disabili;

c. per impianti di nuova costruzione, impianti sostitutivi e modifiche sostanziali secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 19 ottobre 19887 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente, un rapporto sull’impatto ambientale secondo l’articolo 10b della legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell’ambiente;

d. un rapporto concernente il rispetto della pianificazione del territorio, attento in particolare alla conformità con i piani direttori e i piani di utilizzazione;

e. le prove che sono stati acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;

7 RS 814.011

8 RS 814.01