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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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Art. 47f Disposizioni complementari

Oltre che dalle disposizioni di cui agli articoli 47b–47e, il controllo della capacità di prestare servizio è disciplinato per analogia dagli articoli 17–25 dell'ordinanza del 4 novembre 200913 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario .

Art. 48 cpv. 3

3Le persone che a causa del loro stato o del loro comportamento possono mettere in pericolo l’esercizio dell’impianto o altre persone non sono trasportate.

Art. 50 lett. a

L’impresa di trasporto a fune conserva la documentazione concernente:

a. i risultati e le prove dei controlli effettuati, dei lavori di manutenzione, delle ispezioni, delle esercitazioni e delle misure adottate, compresi i lavori di riparazione e rinnovo (documentazione concernente la manutenzione).

Art. 51 cpv. 1

1Un impianto a fune deve essere mantenuto in uno stato tale da garantirne la sicurezza, componenti compresi, in qualsiasi momento.

Art. 52 cpv. 1, 2 e 3

1L’impresa di trasporto a fune pianifica gli interventi di manutenzione e di rinnovo in modo da garantire la sicurezza dell’impianto e delle sue parti per la durata d'utilizzazione prevista.

2Le singole parti dell'impianto devono essere verificate tenendo conto del sistema nel suo complesso.

3I risultati della pianificazione devono confluire nelle prescrizioni d’esercizio e di manutenzione.

Art. 52a Prescrizioni d'esercizio e di manutenzione

1L’impresa di trasporto a fune emana le prescrizioni d’esercizio e le prescrizioni di manutenzione tenendo conto del programma d’esercizio.

2Le prescrizioni d’esercizio e le prescrizioni di manutenzione:

a. descrivono in termini verificabili in che modo è garantita la sicurezza dell’impianto e delle sue parti per la durata d'utilizzazione prevista;

b. stabiliscono, per i diversi componenti dell’impianto, le misure necessarie e la loro scadenza periodica;

13 RS 742.141.2