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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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b. i certificati concernenti i materiali e i protocolli dei controlli effettuati nell’ambito della produzione dei componenti rilevanti per la sicurezza.

4Se il fabbricante non ha sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, l'obbligo di cui al capoverso 3 incombe al responsabile dell'immissione in commercio.

5Nei documenti figura inequivocabilmente a quale componente particolare ognuno di essi si riferisce.

Art. 58 Contabilità

1Su richiesta, l’impresa di trasporto a fune presenta all’autorità di vigilanza:

a. il conto d'esercizio;

b. il bilancio;

c. il conto investimenti e il conto ammortamenti oppure il prospetto degli attivi fissi;

d. il piano degli investimenti.

2Entro l’apertura dell’esercizio, essa presenta all’autorità di vigilanza i documenti di cui al capoverso 1 lettere b–d.

3Le imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennizzi conformemente all’articolo 49 della legge sulle ferrovie16 o di contributi conformemente all’articolo 56 della stessa legge tengono i libri contabili:

a. conformemente alle disposizioni della sezione 7 della legge sul trasporto di viaggiatori; e

b. conformemente alle disposizioni emanate dal DATEC in base all'articolo 35 capoversi 1 e 2 della legge sul trasporto di viaggiatori.

Art. 59 Vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la manutenzione

1L’autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente per quanto concerne la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune nell’ambito dell’approvazione dei piani, della concessione, dell’autorizzazione d’esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica e della valutazione delle notifiche.

2Presso le imprese di trasporto a fune può svolgere controlli concernenti la costruzione, l’esercizio e la protezione dell'ambiente ed eseguire audit; può inoltre chiedere, in casi fondati, prove e perizie, e può eseguire direttamente controlli per campionatura.17

16 RS 742.101

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6001).