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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine
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2È considerata qualificata ai sensi dell'articolo 87 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 195710 sulle ferrovie (Lferr) una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o più.
3Una persona è considerata incapace di prestare servizio per influsso di stupefacenti se presenta valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:
a. cannabis (tetraidrocannabinolo) 1,5 μg/L;
b. eroina/morfina (morfina libera 15μg/L;
c. cocaina 15μg/L;
d. amfetamina 15μg/L;
e. metamfetamina 15μg/L;
f. MDEA (metilendiossietilamfetamina) 15μg/L;
g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina) 15μg/L.
4L'UFT emana una direttiva concernente la prova della presenza di tali sostanze.
5La presenza attestata di una o più delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l'incapacità di prestare servizio se la persona è in grado di provare che assume tali sostanze su prescrizione medica.
Art. 47e Servizio competente per il controllo
1Per il controllo della capacità di prestare servizio sono competenti i servizi di cui all'articolo 18a della legge sugli impianti a fune in combinato disposto con l'articolo 84 della legge sulle ferrovie11.
2I collaboratori di questi servizi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. avere una formazione specifica per l'attività in questione;
b. almeno una di loro deve essere raggiungibile durante le ore di esercizio;
c. devono far parte della medesima impresa ferroviaria della persona da controllare;
d. nei loro confronti non deve esistere un motivo di ricusazione previsto dall'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.
3Devono dimostrare con un documento le competenze loro attribuite.