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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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Art. 41 Requisiti generali

1L’impresa di trasporto a fune è responsabile degli aspetti dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune rilevanti ai fini della sicurezza.

2L’organizzazione dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune (organizzazione dell’esercizio) è adeguata alle dimensioni, alle particolarità tecniche dell’impianto e ai rischi legati alla sua ubicazione; garantisce inoltre uno svolgimento impeccabile dei compiti.

Art. 42 e 43

Abrogati

Art. 44 cpv. 2

2A tale scopo effettua apposite esercitazioni almeno una volta all’anno nella misura necessaria.

Art. 45 cpv. 4

Abrogato

Art. 46 cpv. 1, 2, 4 e 4bis

1L’impresa di trasporto a fune nomina un capotecnico e almeno un suo sostituto e ne comunica i nominativi all’autorità di vigilanza.

2Affida al capotecnico la responsabilità operativa per gli aspetti dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune rilevanti ai fini della sicurezza e gli riconosce formalmente le relative competenze.

4Il capotecnico designa il personale addetto all’esercizio e alla manutenzione e dimostra che l’istruzione del personale è adeguata. La designazione del personale e le prove in merito all’istruzione di quest’ultimo devono essere costantemente aggiornate.

4bisIl capotecnico può affidare la responsabilità operativa al suo sostituto solo nella misura in cui quest’ultimo è stato adeguatamente istruito per le attività corrispondenti e vanta sufficiente esperienza.

Art. 47 cpv. 2 e 3

2Dopo aver consultato l’UFT, il servizio tecnico di controllo del CITS e l’associazione Funivie Svizzere (FUS), il DATEC emana disposizioni concernenti la formazione e la formazione continua dei capitecnici e dei loro sostituti.

3Prima di assumere le proprie funzioni, il capotecnico e il suo sostituto devono essere riconosciuti dall’autorità di vigilanza competente.