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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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2L’autorizzazione non può essere rilasciata se l’impianto:

a. lede gli interessi pubblici della Confederazione, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di foreste, di protezione della natura e del paesaggio, di protezione del paese oppure di difesa nazionale; oppure

b. entra in rilevante concorrenza con imprese di trasporto concessionarie.

Titolo prima dell’art. ’4b

Sezione 3: Impianti accessori

Art. 4b Obbligo di presentare il progetto

1Chi intende costruire un impianto accessorio che può avere ripercussioni sulla sicurezza della costruzione e dell’esercizio di un impianto a fune deve presentare il progetto all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) per esame.

2L’UFT comunica l’esito dell’esame al committente e all’autorità cantonale responsabile. Per quest’ultima l’esito dell’esame dell’UFT è vincolante. Gli eventuali oneri devono figurare nell’autorizzazione di costruzione cantonale.

3Se l’impianto accessorio non necessita di un’autorizzazione secondo il diritto cantonale, l’UFT notifica mediante decisione l’esito dell’esame al committente dell’impianto accessorio e al gestore dell’impianto a fune.

Art. 4c Costruzione simultanea

Gli impianti accessori costruiti simultaneamente a un impianto a fune possono essere approvati dall’UFT d’intesa con l’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione di costruzione.

Art. 4d Grandi progetti

Se in un’area il richiedente intende realizzare simultaneamente più impianti di trasporto a fune e i relativi impianti accessori, questi ultimi possono essere sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dalla legislazione sugli impianti a fune d’intesa con le autorità cantonali competenti e con i servizi specializzati della Confederazione. L’UFT emana una decisione in materia.

Titolo prima dell’art. 5

Sezione 4: Requisiti essenziali, disposizioni complementari, deroghe alle norme tecniche

Art. 5 cpv. 2

2D’intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS), il Dipartimento federale