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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune che rientrano nel campo d’applicazione della LITF, impianti speciali inclusi.

Art. 3 cpv. 8

8Sono attività rilevanti per la sicurezza:

a. l’adozione delle disposizioni necessarie in caso di guasti o incidenti;

b. la sorveglianza della salita e della discesa di passeggeri;

c. l’accompagnamento delle cabine;

d. il recupero di passeggeri.

Titolo prima dell’art. ’4

Sezione 2: Impianti soggetti ad autorizzazione cantonale

Art. 4 Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio

1Necessitano di un’autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio:

a. le sciovie;

b. i piccoli impianti a fune;

c. altri impianti, sempreché non necessitino di una concessione per il trasporto di viaggiatori.

2Per attestare la sicurezza occorre presentare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione la documentazione di cui all’articolo 12 e all’allegato 1.

3Per valutare la sicurezza, l’autorità competente per il rilascio effettua i controlli di cui all’allegato 2.

4I Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe, purché la LEGGE SUGLI IMPIANTI A FUNE e la direttiva CE sugli impianti a fune5 lo consentano.

Art. 4a Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori

1Necessitano di un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge sul trasporto di viaggiatori:

a. le sciovie;

b. i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento

c. altri impianti, alle condizioni menzionate all’articolo 7 dell’ordinanza del 4 novembre 20096 sul trasporto di viaggiatori.

5GUCE L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

6 RS 745.11