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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine
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Art. 68 Indipendenza
1I periti non possono essersi occupati in precedenza, in altra funzione, dell’oggetto dell’autorizzazione.
2Sono indipendenti nelle loro decisioni; in particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.
Art. 68a Persone giuridiche
Le persone giuridiche possono esercitare l'attività di periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l'esigenza riguardante l'indipendenza.
Art. 68b Reclutamento, requisiti e metodo di lavoro
D’intesa per quanto possibile con il servizio tecnico di controllo del CITS, l'UFT emana direttive sul reclutamento, sui requisiti, sul metodo di lavoro e sui rapporti dei periti.
Art. 68c Responsabilità e assicurazione
1I periti sono titolari di un'assicurazione di responsabilità civile adeguata.
2Concordano con il committente la portata della responsabilità e dell'assicurazione di responsabilità civile necessaria.
3Non è loro consentito limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti.
Art. 69
Conformemente all’articolo 25 capoverso 1 lettera d della legge sugli impianti a fune è punito chi intenzionalmente o per negligenza infrange:
a. l'articolo 34;
b l'articolo 36 capoverso 1;
c l'articolo 36a capoverso 1;
d. l'articolo 50;
e. l’articolo 56 capoversi 1 e 2;
f. l'articolo 57.
Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva
1Per gli impianti esistenti rimangono applicabili le disposizioni concernenti i controlli periodici di cui ai numeri 94 e 104 e all’allegato 2 delle seguenti ordinanze: