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Consultazione 2014/26: Revisione dell'ordinanza sugli impianti a fune · 22 pagine

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Art. 68 Indipendenza

1I periti non possono essersi occupati in precedenza, in altra funzione, dell’oggetto dell’autorizzazione.

2Sono indipendenti nelle loro decisioni; in particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

Art. 68a Persone giuridiche

Le persone giuridiche possono esercitare l'attività di periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l'esigenza riguardante l'indipendenza.

Art. 68b Reclutamento, requisiti e metodo di lavoro

D’intesa per quanto possibile con il servizio tecnico di controllo del CITS, l'UFT emana direttive sul reclutamento, sui requisiti, sul metodo di lavoro e sui rapporti dei periti.

Art. 68c Responsabilità e assicurazione

1I periti sono titolari di un'assicurazione di responsabilità civile adeguata.

2Concordano con il committente la portata della responsabilità e dell'assicurazione di responsabilità civile necessaria.

3Non è loro consentito limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti.

Art. 69

Conformemente all’articolo 25 capoverso 1 lettera d della legge sugli impianti a fune è punito chi intenzionalmente o per negligenza infrange:

a. l'articolo 34;

b l'articolo 36 capoverso 1;

c l'articolo 36a capoverso 1;

d. l'articolo 50;

e. l’articolo 56 capoversi 1 e 2;

f. l'articolo 57.

Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva

1Per gli impianti esistenti rimangono applicabili le disposizioni concernenti i controlli periodici di cui ai numeri 94 e 104 e all’allegato 2 delle seguenti ordinanze: